La risoluzione del contratto di appalto e l’autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 21980 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione proposto per violazione di legge è inammissibile, a norma dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., qualora non contenga specifiche argomentazioni che dimostrino in modo intellegibile ed esauriente in che modo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con la norma o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità. Non è sufficiente una dissertazione astratta sul contenuto precettivo della disposizione, ma è necessario un confronto diretto con il percorso motivazionale della decisione, non potendosi demandare alla Corte di cassazione una ricerca esplorativa ufficiosa della norma violata. La carenza di autosufficienza del motivo determina l’inammissibilità del ricorso, senza che rilevi la prospettata erronea qualificazione dell’atto di risoluzione del contratto di appalto, se la censura non si confronta con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
Il Fatto
Una società, capogruppo mandataria di un’ATI, aveva agito in giudizio nei confronti del Comune in relazione a un contratto di appalto di lavori pubblici, chiedendo la disapplicazione o l’annullamento del provvedimento di risoluzione contrattuale e la condanna dell’ente al pagamento delle riserve e del corrispettivo. Il Tribunale aveva accolto parzialmente le domande, rigettando la richiesta di annullamento della determina di risoluzione e la domanda riconvenzionale del Comune. La Corte d’appello, investita del gravame, aveva confermato la decisione di primo grado, respingendo i motivi relativi alla presunta errata applicazione dell’art. 136 d.lgs. n. 163/2006 e alla mancata valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1453 cod. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il ricorso, ha rilevato che entrambi i motivi erano accomunati dalla medesima carenza: la mancata specifica indicazione delle ragioni per cui l’interpretazione accolta dai giudici di merito fosse in contrasto con la norma o con la giurisprudenza di legittimità. I motivi, pur ricostruendo la struttura dell’art. 136 d.lgs. n. 163/2006 e dei criteri per la risoluzione del contratto, si risolvevano in una generale dissertazione, avulsa dal confronto con la ratio decidendi espressa dalla Corte territoriale.
La Corte ha ribadito che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo con l’indicazione delle norme violate, ma anche mediante argomentazioni che dimostrino il contrasto tra le affermazioni in diritto della sentenza e il precetto normativo, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 23745 del 2020 e le pronunce Sez. 1 n. 16700 del 2020 e Sez. 1 n. 24298 del 2016.
La genericità delle censure, che spaziavano dalla qualificazione della determina di risoluzione alla contestazione dell’accertamento in fatto del grave ritardo, senza individuare il preciso thema decidendum, ha reso impossibile per la Corte regolatrice verificare il fondamento della lamentata violazione. Tale carenza ha comportato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti.
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Nota della Redazione
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