Il ricorso per cassazione contro l’ammissione in prededuzione è inammissibile se non critica la motivazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 22248 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. senza confrontarsi realmente con le statuizioni del provvedimento impugnato. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c., impone al ricorrente di indicare le norme di cui lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo. Non è sufficiente la sola preliminare indicazione delle norme pretesamente violate, ma è necessaria una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito mediante specifiche e puntuali contestazioni in valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, pronunciando sull’opposizione allo stato passivo promossa da un’impresa nei confronti di una società in amministrazione straordinaria, aveva ammesso il credito della prima in prededuzione. Il giudice di merito aveva ritenuto che il credito della mandante dell’ATI verso la mandataria, che aveva riscosso l’indennizzo assicurativo, fosse venuto ad esistenza dopo l’apertura della procedura concorsuale e quindi “in occasione della stessa”, trovando titolo non nel contratto di appalto ma nel mandato conferito alla capogruppo.
La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione dell’art. 111 l.fall. e degli artt. 74 l.fall. e 50 e 51 d.lgs. n. 270/1999, sostenendo che il credito non poteva essere collocato in prededuzione. L’impresa controricorrente ha resistito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili per la loro manifesta genericità e per il mancato confronto con la reale ratio decidendi del decreto impugnato.
In particolare, la ricorrente ha censurato il provvedimento per non aver considerato che il credito non era sorto in funzione della procedura concorsuale e che le prestazioni erano state effettuate in epoca anteriore all’apertura dell’amministrazione straordinaria. Tuttavia, la Corte ha rilevato come tali censure non si confrontassero realmente con le statuizioni del decreto, il quale aveva fondato la propria decisione su elementi di fatto rimasti incensurati: la riscossione dell’indennizzo da parte della mandataria era avvenuta quando la società era già sottoposta alla procedura, e il credito era sorto proprio in occasione della riscossione.
La Corte ha ribadito che, nel ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di violazione di legge di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato. Non è possibile demandare alla Corte il compito di individuare la norma violata o i punti della decisione che si pongono in contrasto con essa, attraverso una ricerca esplorativa ufficiosa.
La deduzione di errori di diritto deve essere dimostrata mediante una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, operata con specifiche contestazioni in valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione del provvedimento. La Corte ha richiamato a sostegno il principio delle Sezioni Unite n. 23745 del 2020 e la giurisprudenza successiva.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite e alla corresponsione di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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