Recesso unilaterale non elimina indennità irriducibili immodificabili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23752 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti collettivi aziendali a tempo indeterminato, il recesso unilaterale del datore di lavoro è legittimo solo se non vanifica la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva. I diritti dei lavoratori derivanti dalla disciplina previgente sono intangibili qualora siano già entrati nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di una prestazione già resa. Tale intangibilità ricorre anche quando l’erogazione, come il ticket per disagi, sia finalizzata a compensare una condizione oggettiva e immodificabile, quale la conformazione geografica del territorio, integrando la stessa retribuzione e risultando pertanto irriducibile. Le censure che ripropongono una diversa ricostruzione fattuale, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società, agiva in giudizio per ottenere la corresponsione del ticket aziendale, sospeso dalla società a seguito del recesso unilaterale dall’accordo aziendale che ne aveva previsto l’erogazione. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, la accoglieva. Il giudice del gravame qualificava il ticket come indennità volta a compensare i disagi derivanti dalla peculiare conformazione geografica del territorio comunale, configurandolo come vera e propria retribuzione irriducibile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando l’impostazione della Corte territoriale. In primo luogo, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nei contratti di durata a tempo indeterminato, il recesso unilaterale datoriale costituisce causa estintiva ordinaria del rapporto, a condizione che non si configuri un vincolo perpetuo. Tale principio trova applicazione anche alla contrattazione collettiva aziendale, la cui disciplina deve adeguarsi alla realtà socio-economica in evoluzione.
Tuttavia, la Corte ha precisato che la recedibilità non opera quando i diritti dei lavoratori siano già entrati nel loro patrimonio, come corrispettivo di una prestazione già resa. Nel caso di specie, il ticket era stato riconosciuto per compensare i disagi derivanti dalla conformazione geografica del territorio, un dato morfologico immodificabile. Tale circostanza, accertata dal giudice di merito, rendeva l’emolumento una componente della retribuzione e, quindi, irriducibile.
La Corte ha inoltre rilevato che i motivi di ricorso non si confrontavano con la motivazione impugnata, limitandosi a proporre una diversa ricostruzione fattuale della natura dell’indennità. Tale operazione, sollecitando un accertamento di fatto differente, è inammissibile in sede di legittimità. Le censure, pertanto, non superavano il vaglio di ammissibilità richiesto dall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
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