Interrogatorio preventivo non necessario per gravi delitti commessi con uso di armi (Cass. pen. Sez. 5 n. 256 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. e), n. 2, della legge n. 114/2024, esclude la necessità dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini prima dell’applicazione di una misura cautelare personale quando ricorrano esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., ovvero il pericolo di reiterazione di gravi delitti commessi con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, nonché di delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), e all’art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen. Tra questi ultimi rientrano i delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di più armi comuni da sparo. La censura che contesta la sussistenza della sola ratio decidendi relativa alla connessione con i delitti di cui all’art. 407 cod. proc. pen. è infondata se l’ordinanza impugnata si fonda anche sull’autonoma ratio dell’uso di armi. Il giudizio di inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico richiede una valutazione di affidabilità del cautelato, il cui esito negativo non è sindacabile in sede di legittimità se motivato senza vizi logici.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza del GIP che applicava la misura della custodia cautelare in carcere a un indagato per i delitti di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo. Il Tribunale aveva ravvisato il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desumendolo dalla gravità delle modalità esecutive e dai collegamenti con ambienti mafiosi.
La difesa aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti la connessione con i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. Con il secondo motivo, aveva eccepito la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., contestando la valutazione del pericolo di recidiva e l’inidoneità di misure meno afflittive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, evidenziando che il Tribunale aveva respinto l’eccezione difensiva sulla base di una duplice ratio decidendi: l’esonero dall’interrogatorio preventivo in caso di gravi delitti commessi con uso di armi e la connessione con indagini su attività mafiose. Le censure del ricorrente si concentravano solo sulla seconda ragione, che, in quanto autonoma, non era necessaria a sorreggere la decisione.
La Suprema Corte ha ricostruito la portata dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 114/2024, che ha disciplinato l’istituto dell’interrogatorio preventivo, escludendone la necessità quando ricorrano esigenze cautelari di pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione di reati di rilevante gravità, tra cui i gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Ha inoltre precisato che tra i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. rientrano anche quelli di detenzione e porto di più armi comuni da sparo.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata aveva ravvisato il pericolo di reiterazione di gravi delitti commessi con uso di armi, avendo l’indagato fatto uso di armi detenute illegalmente per sparare in luogo pubblico, e la motivazione evidenziava la disponibilità di almeno tre armi modificate, riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. proc. pen. La Corte ha quindi ritenuto corretta l’omissione dell’interrogatorio preventivo.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto le censure di travisamento della prova erano prive del requisito di specificità e si traducevano in una mera richiesta di rivalutazione del materiale indiziario, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla scelta della misura, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, che aveva escluso l’idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in considerazione della spregiudicatezza dell’indagato, valutazione che richiede un giudizio di affidabilità riservato al merito.
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Nota della Redazione
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