Nullità per mancato termine a difesa: eccezione tempestiva obbligatoria (Cass. pen. Sez. 7 n. 924 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen., attenendo all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore, determina una nullità generale a regime intermedio che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, ma deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. È, infine, inammissibile per genericità il motivo di ricorso che si limiti a contestare l’attendibilità della persona offesa senza precisarne le dedotte lacune e contraddizioni.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Verona che aveva condannato l’imputato per i delitti di cui agli artt. 572 e 609-bis cod. pen. alla pena di sei anni di reclusione. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva due distinti ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato la doglianza comune ai due ricorsi, relativa alla violazione degli artt. 97, comma 4, e 108 cod. proc. pen. in relazione alla nomina di un difensore prontamente reperibile e alla lesione del diritto di difesa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la mancata concessione del termine a difesa, attenendo all’assistenza dell’imputato, configuri una nullità a regime intermedio, come tale soggetta alla disciplina delle eccezioni tempestive. Il difensore presente all’udienza avrebbe dovuto eccepire la nullità immediatamente dopo il compimento dell’atto che negava il termine, mentre dalla lettura del verbale dell’udienza del 2018 emergeva l’omessa eccezione, con conseguente inammissibilità della censura proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Quanto alla doglianza concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente motivato il diniego richiamando le modalità delle condotte di prevaricazione fisica e sessuale, commesse anche più volte al giorno e davanti ai figli, nonché l’ampio lasso temporale di commissione e la circostanza che la cessazione fosse dovuta all’abbandono della casa familiare da parte della persona offesa, non alla volontà dell’imputato. La motivazione risulta conforme all’orientamento secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono oggetto di benevola discrezionalità ma riconoscimento di situazioni non comprese tra le circostanze di cui all’art. 133 cod. pen..
La Corte ha infine ritenuto generico il motivo sulla responsabilità, posto che il ricorso si limitava a una contestazione dell’attendibilità della persona offesa senza precisare le lacune e contraddizioni dedotte, a fronte di una duplice e concorde motivazione di colpevolezza di merito. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio espresso nella sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.
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Nota della Redazione
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