La condanna alle spese di lite può essere emessa anche d’ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 24486 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento delle spese di lite è conseguenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio. La condanna al pagamento delle spese può essere legittimamente emessa, a carico della parte soccombente, anche d’ufficio, in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un’esplicita volontà di quest’ultima di rinunziarvi. L’omessa statuizione sulle spese integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio aveva annullato una cartella di pagamento per omessa notifica dell’atto presupposto, accogliendo l’appello del contribuente. Nel dispositivo, il giudice d’appello aveva però limitato la liquidazione delle spese del grado al solo rimborso del contributo unificato, motivando tale scelta con la mancata richiesta di liquidazione delle spese nell’atto d’appello.
Avverso il solo capo relativo alle spese, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto la censura fondata sotto entrambi i profili. La CTR aveva sia omesso di regolamentare le spese del primo grado, sia erroneamente limitato la condanna per l’appello al solo rimborso del contributo unificato, basandosi sull’errato presupposto che, ai fini della liquidazione, occorresse un’esplicita domanda di parte. Tale domanda, peraltro, non era mancata, essendo stata formulata sin dal ricorso introduttivo della lite.
La S.C. ha richiamato il principio consolidato, affermato anche a Sezioni Unite, secondo cui la condanna alle spese può essere emessa d’ufficio in mancanza di richiesta della parte vittoriosa. Il regolamento delle spese è, infatti, accessorio rispetto alla definizione del giudizio e l’unico limite è l’esplicita volontà di rinunzia della parte interessata.
La Corte ha altresì ribadito che l’omessa statuizione sulle spese lede il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, poiché gli artt. 91-98 cod. proc. civ. stabiliscono un obbligo officioso del giudice, in correlazione con l’art. 112 cod. proc. civ., di provvedere sulle spese del procedimento.
Il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata nella sola parte relativa alla regolamentazione delle spese, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.