Prescrizione sospesa solo per ruoli affidati entro il 31 ottobre 2013 (Cass. civ. Sez. 5 n. 24488 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del termine di prescrizione prevista dall’art. 1, comma 623, legge n. 147/2013 si riferisce testualmente ai soli carichi di cui al comma 618 della medesima disposizione, ovvero a quelli inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Ne consegue che, per i ruoli affidati successivamente a tale data, la sospensione non opera e il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 78 d.P.R. n. 131/1986 rimane regolato dalle ordinarie previsioni. La cartella di pagamento notificata oltre il decennio dalla notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro è affetta da prescrizione del credito, con conseguente annullamento dell’atto impositivo.
Il Fatto
La contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’anno d’imposta 2007, derivante da un avviso di liquidazione notificato il 6 novembre 2009, mentre la cartella era stata notificata il 14 dicembre 2019. La Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello della contribuente, annullando la cartella per intervenuta prescrizione del credito.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 78 d.P.R. n. 131/1986 in combinato disposto con l’art. 1, comma 623, legge n. 147/2013, sostenendo che il termine prescrizionale fosse rimasto sospeso per effetto di tale ultima disposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto la censura infondata. Non era in discussione l’accertamento fattuale compiuto dal giudice d’appello, secondo cui tra la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta (6 novembre 2009) e quella della cartella (14 dicembre 2019) risultava decorso un lasso temporale superiore al termine decennale di prescrizione.
La questione controversa atteneva unicamente alla applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione prevista dall’art. 1, comma 623, legge n. 147/2013. Tale norma dispone la sospensione della riscossione dei carichi fino al 15 giugno 2014 e, per il corrispondente periodo, la sospensione dei termini di prescrizione.
La Suprema Corte ha chiarito che la sospensione si riferisce testualmente ai soli carichi contemplati dal precedente comma 618, ovvero quelli inclusi in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, come già affermato dai precedenti richiamati nel provvedimento (tra cui Cass. 1893/2020). Nel caso di specie, il ruolo era stato emesso successivamente, nel 2019, come evincibile dalla stessa cartella di pagamento impugnata.
Pertanto, la sospensione non opera per i ruoli affidati dopo la predetta data, con la conseguenza che la sentenza impugnata risultava immune dal vizio di violazione di legge denunciato, dovendosi confermare l’intervenuta prescrizione del credito tributario. La Corte ha rigettato il ricorso, senza pronuncia sulle spese in considerazione della mancata costituzione degli intimati, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di Amministrazione dello Stato esentata dal pagamento delle imposte che gravano sul processo.
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Nota della Redazione
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