Controlli di appropriatezza sulle strutture accreditate: la giurisdizione resta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 24507 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle A.S.L. sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie in regime di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, qualora la contestazione involga esclusivamente la regolarità procedurale del controllo, la corretta applicazione dei criteri di quantificazione delle prestazioni e la conseguente debenza dei corrispettivi. Non viene in rilievo, in tal caso, l’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della Pubblica Amministrazione, poiché la materia del contendere si colloca nella fase di svolgimento del rapporto convenzionale, regolato dall’accordo di cui all’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, che costituisce un contratto di diritto privato.
Il Fatto
La società, gestrice di una casa di cura privata, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno l’azienda sanitaria territoriale, nella qualità di gestione liquidatoria della soppressa A.S.U.R. delle Marche, per sentirla condannare al pagamento del saldo delle prestazioni di spedalità erogate nell’anno 2009, lamentando l’illegittimità degli abbattimenti disposti con determina del direttore della zona territoriale competente.
Il tribunale adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza del 16.7.2012. La società aveva quindi riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. per le Marche ai sensi dell’art. 11 c.p.a., ma il giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario, aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rimettendo gli atti alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno condiviso e recepito i rilievi del T.A.R., osservando che le doglianze della società riguardavano esclusivamente le modalità di calcolo del valore della produzione, la correttezza dei criteri applicati per gli abbattimenti e l’assenza di contraddittorio nello svolgimento dei controlli, senza che fosse messo in discussione un potere amministrativo discrezionale.
La Corte ha richiamato il principio per cui le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione dell’accordo contrattuale stipulato in condizioni di pariteticità tra l’A.S.L. e la struttura privata, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono devolute al giudice ordinario, non venendo in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi. L’accordo di cui all’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 è stato qualificato come contratto di diritto privato, che si pone a valle dell’azione autoritativa della P.A., recependo come contenuto vincolato il budget fissato dagli atti di programmazione.
Quanto ai controlli di appropriatezza, la Corte ha affermato che le controversie sul loro esito appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando siano contestati l’esito del controllo, l’accertamento dell’inadempimento della concessionaria o le relative richieste pecuniarie, poiché la verifica non involge la fase autoritativa ma riguarda la corretta esecuzione del rapporto concessorio.
In applicazione di tali principi, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno e rimesso le parti dinanzi a tale giudice, anche per la regolamentazione delle spese dei giudizi svoltisi dinanzi alle giurisdizioni confliggenti.
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Nota della Redazione
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