Intestazione fittizia a terzi e legittimazione del familiare non convivente (Cass. pen. Sez. 1 n. 9818 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo intestatario di beni oggetto di confisca può dedurre esclusivamente la propria effettiva titolarità dei cespiti, non anche contestare i presupposti applicativi della misura, la cui insussistenza è deducibile soltanto dal proposto. I rapporti di parentela, affinità o convivenza diversi da quelli tipizzati dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 non integrano una presunzione relativa di fittizietà, ma costituiscono una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione quando il terzo familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica. La sproporzione tra il valore del bene e il reddito del terzo intestatario rappresenta un indice sintomatico della fittizietà, il cui accertamento non è inficiato dalla natura meramente indiziaria delle tabelle ISTAT sulla spesa media familiare.
Il Fatto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su proposta di misura di prevenzione, disponeva il sequestro e la confisca di alcuni immobili formalmente intestati al genero e alla figlia del proposto, acquistati nel 2008 e nel 2004. I terzi intestatari proponevano appello ai sensi degli artt. 10 e 27 del d.lgs. n. 159/2011, rigettato dalla Corte d’appello di Napoli.
I ricorrenti deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione, contestando la ricostruzione della fittizietà delle intestazioni fondata sulla sproporzione reddituale e sul rapporto di parentela con il proposto, evidenziando la propria autonoma capacità economica e l’assenza di una verifica sulla riferibilità dell’acquisto alla disponibilità dello stesso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito i limiti della legittimazione processuale del terzo intestatario, richiamando il principio per cui questi può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura (vedi Sez. U, n. 30355 del 2025). Pur vertendo le doglianze entro tali confini, esse sono state ritenute infondate nel merito.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 26 cod. antimafia, la Corte ha escluso l’operatività nella specie della presunzione relativa di fittizietà, riferita ai trasferimenti effettuati nei due anni antecedenti la proposta di misura. Ha tuttavia precisato che l’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non introduce una presunzione di appartenenza dei beni intestati ai familiari, ma riconosce il potere di indirizzare le indagini di prevenzione nei loro confronti; ne consegue che il rapporto di parentela può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà quando il terzo sia privo di effettiva capacità economica (vedi Sez. 2, n. 14981 del 2020; Sez. 6, n. 14600 del 2021).
La Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il decreto impugnato, che ha valorizzato la significativa sproporzione reddituale del nucleo familiare dei ricorrenti, la vicinanza parentale con il proposto, la tempistica degli acquisti e l’assenza di allegazioni idonee a documentare fonti alternative di finanziamento. Ha inoltre chiarito che l’ammontare della spesa media familiare calcolata sui parametri ISTAT riveste mero valore indiziario, come già affermato da Sez. 2, n. 25042 del 2022, non essendo tale circostanza dirimente in presenza di una sperequazione di particolare evidenza.
Il vaglio di legittimità ha pertanto confermato la correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, che ha desunto la disponibilità indiretta dei beni in capo al proposto sulla base di elementi convergenti, coerenti con la giurisprudenza di legittimità richiamata. I ricorsi sono stati conseguentemente rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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