Doppia conforme e inammissibilità dei motivi non devoluti in appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 3801 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una “doppia conforme” anche nell’iter motivazionale, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado formando un unico complessivo corpo argomentativo, sicché il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti né a confutare esplicitamente ogni risultanza processuale, potendo disattenderle implicitamente quando siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. La mancata enunciazione delle ragioni del diniego di prove contrarie non determina nullità se esse non sono decisive e il vaglio di attendibilità è ricavabile per relationem dalla motivazione. Ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, salvo quelle rilevabili d’ufficio o non proponibili in precedenza. L’effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. presuppone l’unicità della sentenza impugnata e non opera tra procedimenti separati per scelte di rito dei coimputati. In tema di intestazione fittizia aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., l’aggravante ha natura soggettiva e si comunica al concorrente consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale, aveva assolto un imputato dal reato di estorsione, confermandone però la responsabilità per partecipazione a sodalizio di tipo mafioso, e aveva confermato la condanna di una seconda imputata per il delitto di intestazione fittizia di beni aggravato dal fine di agevolare l’associazione. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, alla portata delle intercettazioni e al riconoscimento di aggravanti e circostanze attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato il giudizio come caratterizzato da una doppia conforme di merito, richiamando il principio per cui la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico complesso motivazionale. Da ciò ha fatto discendere la sufficienza di una motivazione sintetica del giudice di gravame, che abbia dimostrato di aver presente i fatti decisivi, restando implicitamente disattese le argomentazioni difensive incompatibili con la decisione adottata.
Quanto al ricorso del primo imputato, la Corte ha ritenuto generica la censura sull’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, valorizzando i riscontri esterni emersi dalle intercettazioni e la logicità della ricostruzione del ruolo di mediatore ed esattore dell’imputato. Ha altresì giudicato generiche le doglianze sulla portata delle conversazioni, richiamando la massima di esperienza per cui i sodali non pagano il pizzo nel territorio del proprio sodalizio.
Ha dichiarato invece inammissibile il motivo concernente l’aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., non essendo stato dedotto con i motivi di appello e non potendo trovare applicazione l’effetto estensivo dell’impugnazione con riferimento a reati giudicati in altro procedimento, atteso il difetto del presupposto dell’unicità della sentenza impugnata.
In relazione al ricorso della seconda imputata, la Corte ha ritenuto la prima censura manifestamente infondata, evidenziando che la motivazione impugnata aveva dato conto della consapevolezza della donna circa la fittizietà dell’intestazione e la finalità elusiva perseguita dai correi. Quanto all’aggravante dell’agevolazione, ha ribadito che, secondo le Sezioni Unite Chioccini, essa ha natura soggettiva e si comunica al concorrente consapevole della finalità agevolatrice, essendo nella specie logicamente desunta la consapevolezza dell’imputata dagli elementi di contesto e dal tenore delle conversazioni.
La Corte ha infine dichiarato inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, in quanto formulate in appello in modo aspecifico, senza onere per il giudice di merito di motivare esplicitamente il rigetto di richieste inammissibili. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma versata alla cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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