Liberazione anticipata e sanzione sostitutiva: competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. 1 n. 17243 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza a provvedere sull’istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità appartiene funzionalmente al magistrato di sorveglianza. L’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975, come sostituito dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, costituisce l’unica disposizione che regola l’istituto sotto l’aspetto procedurale ed ha portata generale, non contenendo alcun distinguo inerente alle diverse categorie di soggetti beneficiari del beneficio. Ne consegue che il provvedimento che concede o nega il riconoscimento dell’istituto è adottato dal magistrato di sorveglianza avverso cui è proponibile reclamo al tribunale di sorveglianza.
Il Fatto
Un condannato, in espiazione della pena del lavoro sostitutivo di pubblica utilità, presentava istanza di liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 1° dicembre 2025, declinava la propria competenza e trasmetteva gli atti al tribunale che aveva emesso il provvedimento di condanna.
Il tribunale, a sua volta, con ordinanza del 19 gennaio 2026, sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la competenza funzionale a decidere sull’istanza spettava al magistrato di sorveglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto, ravvisando la stasi processuale prodotta dal rifiuto di entrambi i giudici di prendere cognizione della stessa questione, e ha risolto la controversia dichiarando la competenza del magistrato di sorveglianza.
La decisione si fonda sull’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975, come modificato dal d.l. n. 92 del 2024, conv. dalla legge n. 112 del 2024, che ha ridisegnato la disciplina procedurale della liberazione anticipata. La norma ha portata generale, non operando alcuna distinzione tra le diverse categorie di possibili beneficiari della premialità ed essendo l’unica disposizione del sistema che regola l’istituto sotto il profilo procedurale.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento, ormai consolidato, secondo cui il provvedimento che concede o nega il beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, come espressamente previsto dal comma 4 dell’art. 69-bis cit., avverso cui è esperibile il reclamo al tribunale di sorveglianza ai sensi del successivo comma 5.
La completezza della disciplina, inclusiva del sistema delle impugnazioni, non lascia spazio a soluzioni interpretative alternative. Il Collegio ha pertanto inteso dare continuità all’orientamento, valorizzando precedenti conformi tra cui Sez. 1 n. 6218 del 16/01/2026 e Sez. 1 n. 10302 del 10/01/2025.
Il conflitto è stato, quindi, risolto con la declaratoria di competenza del magistrato di sorveglianza, cui sono stati trasmessi gli atti.
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Nota della Redazione
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