L’uso del proprio conto corrente integra riciclaggio anche senza atti dispositivi (Cass. pen. Sez. 2 n. 19234 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di riciclaggio, ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen., è un reato a forma libera, la cui condotta penalmente rilevante si manifesta con modalità disparate, purché idonee a produrre l’evento di ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità. Non è richiesta un’efficacia dissimulatoria assoluta, essendo sufficiente che l’azione renda anche solo difficoltoso l’accertamento dell’origine illecita, come avviene nel frazionamento della somma tra più soggetti. Integra il delitto la condotta di chi metta a disposizione il proprio conto corrente per ricevere denaro di provenienza illecita, trattandosi di condotta funzionale all’occultamento dei beni e alla dissimulazione della loro provenienza, anche in assenza di atti dispositivi. L’elemento soggettivo può essere desunto da massime di esperienza, quali l’assenza di capacità reddituale e l’inesistenza di relazioni economiche che giustifichino l’afflusso di somme.
Il Fatto
Il tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato gli imputati responsabili del reato di riciclaggio, condannandoli alla pena di due anni di reclusione. La condotta contestata consisteva nell’aver ricevuto su conti correnti intestati ingenti somme di denaro, versate sia dal padre degli imputati – autore del reato presupposto di circonvenzione di persona incapace – sia direttamente dalle persone offese, mediante bonifici con causali ingiustificate. Gli imputati, pur non avendo concorso nel reato presupposto, avevano posto in essere operazioni – giroconti, pagamenti e prelievi – atte a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi.
La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, rigettando i motivi di gravame relativi alla mancata dimostrazione dell’elemento materiale e soggettivo del reato e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo, la difesa aveva sostenuto la necessità che la condotta di riciclaggio si estrinsecasse in un trasferimento di denaro tra conti correnti diversamente intestati, ovvero in un’azione successiva al perfezionamento del reato presupposto.
La Corte ha respinto tale impostazione, ribadendo che l’art. 648-bis cod. pen. configura un reato a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che integra il delitto la condotta di quanti mettano a disposizione i propri conti per ricevere denaro di provenienza illecita, essendo tale condotta funzionale all’occultamento e alla dissimulazione dell’origine delittuosa. La prova dell’idoneità ostativa non richiede che l’azione abbia un’efficacia assoluta: è sufficiente che renda difficoltoso l’accertamento della provenienza.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato l’aspecificità delle censure, non essendosi la difesa confrontata criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato, quali indici del dolo, l’assenza di capacità reddituale degli imputati e l’insussistenza di relazioni economiche con le persone offese che giustificassero l’afflusso di denaro sui conti. Tali elementi, valutati secondo l’id quod plerumque accidit, erano sufficienti a dimostrare la consapevolezza dell’illecita provenienza delle somme.
La Corte ha infine ritenuto prive di decisività le argomentazioni difensive relative alla mancata riconoscibilità esteriore del reato presupposto, osservando come le massime di esperienza invocate dalla stessa difesa avessero fornito adeguato supporto logico alla decisione impugnata, resa in esito a un giudizio doppiamente conforme.
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Nota della Redazione
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