Obbligo di confisca per autoriciclaggio e deducibilità in cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 19237 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura di sicurezza della confisca è obbligatoria in caso di condanna per il delitto di autoriciclaggio e deve essere disposta dal giudice anche quando la sentenza derivi dall’applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. L’omessa adozione del provvedimento ablatorio, non giustificata dalla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 648-quater cod. pen., determina l’illegalità della sentenza, deducibile dal pubblico ministero mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari applicava su richiesta delle parti la pena di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa nei confronti di un imputato, ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 648-ter e 624-bis cod. pen. Secondo i capi di imputazione, l’uomo, dopo aver sottratto un monile d’oro dalla valigia della persona offesa custodita nell’abitazione di quest’ultima, lo cedeva presso un centro di compravendita dell’usato dietro corrispettivo in denaro. La condotta di cessione era finalizzata a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, nella consapevolezza che l’oggetto sarebbe stato modificato e immesso nuovamente sul mercato.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Cagliari proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 648-quater cod. pen. per non avere il giudice di merito disposto la confisca del prodotto del reato o, in subordine, per equivalente.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Il Collegio ha osservato che, essendo stato l’imputato ritenuto responsabile del reato di autoriciclaggio, la disposizione di cui all’art. 648-quater, primo comma, cod. pen. impone al giudice di ordinare la confisca del bene che ne costituisce il prodotto o il profitto.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non conteneva alcuna indicazione circa le ragioni della mancata adozione della misura. In particolare, non risultava che il giudice avesse fatto applicazione della clausola di riserva, che fa salva la confisca nei soli casi in cui il bene appartenga a una persona estranea al reato; né era possibile desumere, dagli atti, l’avvenuta restituzione del monile alla persona offesa.
Il Collegio ha precisato che l’affermazione contenuta nella sentenza di merito, secondo cui l’imputato si era adoperato per recuperare il bene sottratto, non è sufficiente a integrare la causa di esclusione prevista dalla norma.
La Corte ha concluso che l’omessa confisca integra un’ipotesi di illegalità della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., deducibile dal pubblico ministero con il ricorso per cassazione, come consentito dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata limitatamente al punto relativo alla misura di sicurezza, con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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