Sequestro preventivo e fumus commissi delicti: bastano indizi concreti (Cass. pen. Sez. II n. 10860 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il fumus commissi delicti, presupposto del sequestro preventivo, non richiede la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., ma impone al giudice di accertare concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato. Il giudice non può limitarsi all’astratta verifica della sussumibilità del fatto in un’ipotesi di reato. La declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso di legittimità conseguono all’accertamento che il provvedimento cautelare abbia effettivamente esplicitato tali elementi.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di procuratore speciale del promittente venditore, stipulava con le parti offese un contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un immobile. Nel contratto si dichiarava che il bene era di proprietà del promittente venditore, mentre in realtà risultava di proprietà di altro soggetto, fratello del primo, circostanza che aveva impedito la stipula del contratto definitivo. Le parti offese avevano versato, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di euro 30.000,00, interamente incamerata dal ricorrente.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di tale somma, provvedimento confermato dal Tribunale del riesame. Avverso l’ordinanza di conferma il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di truffa, assumendo che il provvedimento impugnato non avesse argomentato sugli artifici o raggiri né sull’ingiusto profitto, e che le parti offese fossero consapevoli del reale assetto proprietario del bene.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il Tribunale aveva individuato il raggiro nella dichiarazione mendace contenuta nel contratto preliminare, relativa alla proprietà del bene oggetto della pattuizione. L’ingiusto profitto era stato ravvisato nella caparra confirmatoria versata dalle parti offese e incamerata per intero dal ricorrente. La Corte ha quindi confermato la lettura del giudice di merito, che aveva ancorato gli elementi costitutivi del reato a dati di fatto specifici.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., sostenendo che il fumus commissi delicti, pur non coincidendo con i gravi indizi di colpevolezza, richiedesse comunque concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, idonei a ricondurre il reato alla condotta dell’agente.
Anche tale motivo è stato giudicato infondato. Il Tribunale aveva in realtà enucleato concreti e persuasivi elementi di fatto a valenza indiziaria: la dichiarazione mendace sulla proprietà del bene e l’integrale incameramento della somma versata. Il giudice della cautela aveva inoltre rilevato che il ricorrente si era limitato ad affermare la consapevolezza delle parti offese sul reale assetto proprietario, senza offrire alcun elemento di conforto, e che la documentazione prodotta sui bonifici al promittente venditore non corrispondeva alla cifra versata, restando ignoto il buon fine dei trasferimenti.
La Corte ha richiamato Sez. 4 n. 20341 del 03/04/2024, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il giudice del fumus commissi delicti non può limitarsi all’astratta verifica della sussumibilità del fatto in un’ipotesi di reato, ma deve accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, anche solo indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, senza che il compendio debba assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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