Art. 86.

Art. 86.

Difesa personale della parte

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO III — DELLE PARTI E DEI DIFENSORI › CAPO II — Dei difensori