Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese del giudizio (TAR Calabria n. 1606 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su provvedimento del giudice civile, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato, previa verifica della rituale notifica e del decorso del termine di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione, non essendo sufficiente la mera pendenza di adempimenti interni. In caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, che opera senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. La condanna dell’amministrazione soccombente alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate secondo il d.m. n. 55/2014, è eseguibile dallo stesso commissario, non essendo configurabile un secondo giudizio per la refusione.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono dinanzi al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, munito di autorità di cosa giudicata. Il titolo prevede il pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale in favore del primo ricorrente, nella sua qualità di erede, e di una somma a titolo di onorario e spese in favore del difensore, quale distrattario.
Le parti deducono l’inutile decorso del termine dalla richiesta di pagamento e chiedono, in caso di nuova inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a. Il decreto azionato è assistito dall’autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione in atti. La parte ha inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
L’amministrazione non ha fornito prova di avere dato esecuzione al provvedimento, pur essendo questo ritualmente notificato. Il Tribunale qualifica l’inerzia come inadempimento rilevante e dichiara l’obbligo di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, ove documentate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Scaduto inutilmente il termine, il Collegio nomina quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia. Il commissario, su istanza di parte, provvede al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.
Il Collegio estende poi l’intervento del commissario anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza. Il silenzio del codice sul punto impone di applicare il principio di pienezza e concentrazione delle tutele; ragioni di economia processuale sconsigliano di imporre un secondo giudizio in caso di ulteriore inerzia; la completa attuazione del dictum di ottemperanza evita il protrarsi dell’inadempimento; l’art. 95 c.p.c. e l’art. 510 c.p.c. confermano che le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione. Il ricorso è pertanto accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata