Ottemperanza al decreto di equa riparazione (TAR Calabria n. 1683 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di condanna al pagamento di somme emesso ex legge n. 89/2001, la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora è ammissibile anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna pecuniaria. La penalità va determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. Il commissario nominato provvede, su istanza di parte, anche al pagamento delle spese di lite rimaste non rifuse, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e per evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Catanzaro, all’esito di un procedimento camerale ex legge n. 89/2001, un decreto che condannava il Ministero della Giustizia a corrisponderle la somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre alle spese legali. Il decreto, divenuto definitivo, non era stato eseguito.

Dopo aver inviato all’amministrazione la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001 ed aver constatato il decorso dei sei mesi senza alcun pagamento, la creditrice proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto il perdurante inadempimento dell’amministrazione rispetto a un titolo assistito da autorità di cosa giudicata. La fattispecie rientra quindi nell’ipotesi dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo di dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il Ministero della Giustizia è pertanto condannato a eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura della ricorrente. L’amministrazione è inoltre tenuta al rimborso delle spese sopportate dopo l’emissione del decreto per la notifica e per l’attestazione del passaggio in giudicato, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito.

Sulla domanda di penalità di mora, il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e l’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. come novellato dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la misura è determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese: il carattere sanzionatorio dell’istituto comporta che essa si aggiunga agli interessi legali già dovuti. Il decorrere è fissato dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.

Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con termine di novanta giorni dalla scadenza del termine principale. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Quanto alle spese di lite, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare — fattispecie ritenuta maggiormente affine, in linea con Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 —, il TAR stabilisce che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, vi provveda il commissario nominato. La soluzione si fonda sulla pienezza e concentrazione delle tutele, sull’economia processuale e sul parallelismo con l’art. 95 cod. proc. civ. e con il riparto delle spese nell’esecuzione forzata, evitando così un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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