Sopravvenuta convenzione omologata e carenza di interesse: ricorso improcedibile (TAR Toscana n. 32 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stipula, debitamente omologata, di un accordo sostitutivo della convenzione urbanistica oggetto del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse all’azione e alle domande fondate su quella convenzione, con conseguente improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. il rinvio della trattazione non è disponibile a istanza di parte e può essere disposto solo per ragioni eccezionali. Non è configurabile un diritto delle parti al rinvio della discussione. La declaratoria di improcedibilità, maturata la causa per la decisione, non pregiudica i diritti e gli interessi delle parti, e le spese possono essere compensate.

Il Fatto

Il Comune di Montecatini Terme agisce per ottenere l’esecuzione della convenzione urbanistica sottoscritta con la società intimata il 7 agosto 2003, modificativa di precedente convenzione del 3 giugno 1999. Chiede l’esatto adempimento delle obbligazioni di facere, consistenti nella realizzazione del volume destinato a cinema-teatro spazio polifunzionale, e in subordine il risarcimento del danno per equivalente. Domanda inoltre, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento gratuito dell’immobile, oltre al pagamento degli oneri di concessione aggiuntivi e della penale prevista dalla convenzione.

Nel corso del giudizio le parti hanno rappresentato la stipula, nel 2018, di un primo accordo sostitutivo, omologato ai sensi dell’art. 182-bis l. fall. e successivamente revocato. A seguito della revoca, la società ha predisposto un nuovo piano di ristrutturazione, nell’ambito del quale è stato raggiunto con il Comune un accordo ex art. 57 d.lgs. n. 14/2019, anch’esso sostitutivo delle convenzioni del 1999 e del 2003 e omologato dal Tribunale di Verona. Su tale base le parti hanno chiesto congiuntamente un ulteriore rinvio della trattazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla richiesta congiunta di rinvio formulata all’udienza del 19 dicembre 2024. Richiama l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che non consente la cancellazione della causa dal ruolo a istanza di parte e ammette il rinvio solo per ragioni eccezionali. Tali ragioni, secondo l’orientamento richiamato, devono essere gravi e idonee a incidere sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; resta fermo che non è configurabile un diritto delle parti al rinvio della discussione del ricorso.

Su questo punto il giudice richiama espressamente Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8024 e Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2024, n. 3557, assumendone l’indirizzo.

Il Tribunale rileva poi che la pendenza del giudizio eccede di gran lunga il termine ragionevole di tre anni stabilito dall’art. 2 della legge n. 89/2001. Sotto altro profilo, la stipula fra le parti di un nuovo accordo, sostitutivo degli obblighi assunti con la convenzione del 2003 e debitamente omologato, rende palese il venire meno dell’interesse all’azione e alle domande proposte, che su quella risalente convenzione si fondano.

In virtù delle sopravvenienze si è dunque realizzata, quantomeno sul versante processuale, una situazione di conclamata improcedibilità del ricorso, rispetto alla quale la causa è matura per la decisione. Il rinvio richiesto non appare pertanto giustificato; d’altra parte, la declaratoria di improcedibilità non è idonea a pregiudicare i diritti e gli interessi delle parti, mentre le spese processuali possono essere compensate.

Il dispositivo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensa le spese e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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