Nesso causale da esposizione all’amianto e verificazione tecnica nel giudizio previdenziale (Cons. Stato n. 4487 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione non costituisce strumento di prova legale e non vincola il giudice a recepire il fatto non specificamente contestato quando dalle prove acquisite ne emerga la smentita o una diversa ricostruzione. Esso opera rispetto a fatti costitutivi, modificativi o estintivi, e non riguarda le fattispecie a carattere fortemente valutativo, come l’accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono verifica di condotta, nesso di causalità, evento e pregiudizio secondo l’art. 2697 c.c. Quando la controversia richiede particolari competenze tecnico-scientifiche, il giudice dispone verificazione o consulenza ai sensi dell’art. 63, comma 4, c.p.a., anche per colmare lacune probatorie non coperte da idonea consulenza di parte. La sospensione necessaria del processo non è giustificata dal mero collegamento o dalla coincidenza di riscontri fattuali tra giudizi pendenti.

Il Fatto

Gli eredi di un ufficiale della Marina Militare impugnavano davanti al TAR Lazio i provvedimenti che avevano negato la dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, l’equo indennizzo e le provvidenze previste per le vittime del dovere. Il congiunto, deceduto nel gennaio 2017 per un linfoma diagnosticato nel 2008, aveva prestato servizio a bordo delle unità navali in assenza di protezioni.

Il TAR respingeva il ricorso rilevando, in primo luogo, la tardività delle istanze rispetto alla data di piena conoscenza delle infermità e, nel merito, l’assenza di prova del nesso causale tra servizio e patologie nonché di difetti istruttori nei giudizi del CVCS. Gli eredi proponevano appello, chiedendo anche l’annullamento dei decreti e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge preliminarmente l’istanza di sospensione del giudizio: la pendenza di un giudizio civile e di uno previdenziale sulla medesima vicenda integra un mero collegamento fattuale, non il carattere pregiudiziale richiesto dalla legge. Non ricorre neppure l’ipotesi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., essendo i giudizi civili ancora in fase istruttoria.

Sul capo relativo alla tardività delle istanze, il Consiglio di Stato rileva che l’appello non contiene specifiche contestazioni. La censura sul dies a quo del termine ex art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001 è eccentrica: la sentenza impugnata non si fonda sull’interpretazione della norma, ma sulla mancata dimostrazione dell’epoca di acquisizione della consapevolezza della possibile dipendenza da causa di servizio. Per questa assorbente ragione l’appello è respinto quanto alla domanda di annullamento.

Passando ai profili risarcitori, il Collegio richiama la giurisprudenza civile sul principio di non contestazione, che non vincola il giudice dinanzi a fatti valutativi come il nesso causale. Tiene per provata l’esposizione all’amianto e ad agenti nocivi durante le mansioni di motorista navale fino al 4 febbraio 1962, senza cautele specifiche; non ritiene invece dimostrata l’esposizione successiva, per difetto di allegazioni specifiche.

Quanto alla lamentata omissione di accertamenti tecnici, il Collegio applica l’art. 63, comma 4, c.p.a. e dispone verificazione affidata al Direttore scientifico della Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, con quesiti sull’eventuale natura asbesto-correlata del linfoma non Hodgkin B tipo mantellare blastoide e sul tempo di latenza. La verificazione è ammessa senza tema di colmare lacune probatorie, essendo la domanda assistita da ampia consulenza medico-legale di parte.

Il provvedimento, non definitivo, respinge in parte l’appello, dispone gli incombenti istruttori e rinvia per il merito all’udienza del primo trimestre 2026, con spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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