Spese di ottemperanza eseguibili dal commissario ad acta (TAR Calabria n. 450 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto della Corte di Appello emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, essendo sufficiente la presentazione della dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001 e l’inerzia dell’amministrazione nel termine semestrale. Nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenza di ottemperanza, trova applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive: il commissario ad acta nominato provvede al pagamento delle spese di lite in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, così evitando un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagargli la somma di euro 6.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese di lite. Il decreto aveva acquisito autorità di cosa giudicata.
Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001; decorsi sei mesi senza alcun pagamento, ha proposto l’actio iudicati chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria rivede la propria precedente giurisprudenza e ritiene non più necessari, per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex legge n. 89/2001, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il collegio dichiara il ricorso fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e ordina al Ministero di eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. Per il caso di protratta inottemperanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con termine di novanta giorni.
La parte di maggiore interesse riguarda le spese. Il TAR estende l’incarico commissariale anche al pagamento delle spese di lite liquidate, qualora l’amministrazione non vi provveda nel medesimo termine di trenta giorni. A sostegno richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive, e ragioni di economia processuale: un secondo giudizio di ottemperanza per le sole spese sprecherebbe attività giurisdizionale.
Il collegio valorizza inoltre il principio di buon andamento e il richiamo analogico al processo esecutivo, ove l’art. 95 c.p.c. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 c.p.c. ne prevede il soddisfacimento con il ricavato della vendita. Quanto alla liquidazione, il TAR applica i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, e liquida le spese in complessivi euro 857,00, oltre accessori, con distrazione al procuratore costituito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata