Obbligo convenzionale di trasferimento delle aree ERP ed ERS al privato (TAR Liguria n. 462 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La convenzione urbanistica che pone a carico del privato l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune le superfici destinate a edilizia residenziale pubblica e a edilizia residenziale sociale integra un’obbligazione autonoma, distinta dal provvedimento di pianificazione. L’inadempimento dell’obbligo di trasferimento legittima il Comune ad agire per l’accertamento e per la pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ.. Il giudice amministrativo, accertata la mancata stipula del contratto definitivo nonostante la richiesta del Comune e l’ultimazione delle opere, trasferisce la proprietà dei beni con la sentenza, che tiene luogo del contratto non concluso. La domanda è accolta quando la parte resistente non contesta l’individuazione delle unità immobiliari.

Il Fatto

Il Comune ricorrente agisce davanti al TAR Liguria per l’accertamento dell’inadempimento della società alla convenzione edilizia stipulata il 1° marzo 2013. L’accordo prevedeva, a carico della società, l’obbligo di trasferire al Comune immobili destinati a ERS e ERP.

Nonostante i solleciti, la resistente non ha dato corso alla stipula dei contratti definitivi. Il Comune chiede quindi la pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ. di trasferimento della proprietà. Si costituisce la società. Il giudizio viene sospeso in attesa della definizione dell’appello avverso la sentenza che aveva respinto il ricorso della società contro il diniego di modifica dello strumento urbanistico; l’appello è respinto dal Consiglio di Stato, così che la causa perviene alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione dell’azionabilità dell’obbligo di cessione nascente dalla convenzione urbanistica davanti al giudice amministrativo. La resistente aveva sostenuto l’improponibilità della domanda, subordinandola all’esito del contenzioso sulla destinazione urbanistica delle aree: quel contenzioso si è chiuso con il rigetto dell’appello, venendo meno l’ostacolo alla cessione.

Il Collegio ricostruisce il contenuto dell’accordo richiamando l’art. 3 della convenzione, che impone alla società di cedere gratuitamente al Comune una porzione pari al 12% della superficie utile complessiva, articolata tra il livello 3 per l’ERP e il livello 4 per l’ERS, oltre agli standard di parcheggi pertinenziali. Le unità devono essere cedute ultimate e complete delle finiture.

Il successivo art. 4 della convenzione disciplina le modalità di cessione: i contratti definitivi vanno stipulati su semplice richiesta del Comune, all’esito favorevole del collaudo e comunque entro sei mesi da esso. La società, nonostante le richieste del Comune, non ha adempiuto.

Accertato l’inadempimento, il Tribunale ritiene fondata la domanda e dispone ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento dei beni. Quanto all’individuazione delle unità, il Comune ha indicato gli alloggi e i posti auto censiti al catasto; in assenza di contestazioni della resistente, il Collegio accoglie la domanda così come formulata.

La sentenza condanna la parte resistente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 4.000,00 euro oltre IVA e CPA, e ordina al Conservatore dei registri immobiliari le trascrizioni conseguenti. La decisione conferma l’operatività dello strumento costitutivo anche per gli obblighi di cessione gratuita imposti dalla convenzione a fini di edilizia sociale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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