Truffa del falso operatore: bonifico disposto dal cliente e responsabilità della banca (ABF Collegio di Milano n. 1690 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento disposta personalmente dal cliente presso lo sportello, con il suo consenso diretto, è autorizzata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 11/2010, anche quando quel consenso sia viziato da un raggiro di terzi. Non trova quindi applicazione il regime di responsabilità speciale degli artt. 10 e 11 del medesimo decreto, dettato per le operazioni non autorizzate. La pretesa risarcitoria va valutata alla luce dei principi di diritto comune in materia di responsabilità contrattuale, e in particolare degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede degli artt. 1176 e 1375 c.c. La banca non risponde del danno quando l’operatore abbia identificato il cliente, gli abbia chiesto conto delle ragioni dell’operazione e abbia ricevuto una spiegazione plausibile e coerente con la causale indicata. Il dipendente non è tenuto a sindacare la volontà del cliente né a rifiutare l’ordine in assenza di palesi e inequivocabili indici di incapacità o coercizione fisica. L’anomalia dell’operazione rispetto alla consueta operatività del cliente non costituisce, di per sé, indice sufficiente a fondare la responsabilità dell’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato vittima di una truffa il 30 maggio 2025. Un sedicente operatore dell’intermediario, conoscendo i suoi dati personali, lo aveva informato di movimenti sospetti sul conto, preannunciando un contatto dei Carabinieri. Pochi minuti dopo una seconda telefonata, da un numero che egli riconduceva al comando provinciale, lo induceva a recarsi in filiale mantenendo la linea attiva. Allo sportello, assistito da un dipendente, disponeva un bonifico urgente di € 29.000,00 a favore di un beneficiario sconosciuto, azzerando la disponibilità del conto. Solo recandosi successivamente dai Carabinieri si avvedeva del raggiro.
Il ricorrente non invoca la disciplina delle operazioni non autorizzate, ma la responsabilità contrattuale dell’intermediario per la condotta colposa e omissiva del dipendente di filiale, che avrebbe dovuto rilevare l’anomalia dell’operazione per importo, beneficiario e difformità dalla consueta operatività. L’intermediario si oppone: l’operazione è stata personalmente disposta e autorizzata dal cliente, sebbene nell’ambito di una frode con tecnica di social hacking; l’operatore aveva identificato il cliente e chiesto spiegazioni, ricevendo una giustificazione plausibile (“acquisto di un box”).
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove da un dato pacifico e non contestato: il bonifico è stato materialmente disposto dal ricorrente, che si è recato in filiale e ha dato ordine all’impiegato di eseguire il trasferimento, pur essendo stato indotto con l’inganno. Secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro, l’operazione eseguita per intero dal pagatore con il suo consenso diretto è autorizzata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 11/2010, anche se il consenso è viziato dal raggiro. Resta quindi esclusa l’applicazione del regime speciale degli artt. 10 e 11 del medesimo decreto.
Caduta la normativa speciale, la domanda si valuta sui principi generali di responsabilità contrattuale: obblighi di diligenza, correttezza e buona fede ex artt. 1176 e 1375 c.c. Il Collegio ritiene però che non emerga un apporto causale colposo dell’intermediario. L’operatore si è trovato davanti al titolare del conto correttamente identificato, che ha chiesto di disporre un pagamento; ha posto domande sulle motivazioni e ha ricevuto una spiegazione plausibile e coerente con la causale, a fronte della quale il cliente ha insistito per l’esecuzione.
In un simile contesto non è esigibile dal dipendente un’indagine più approfondita né un rifiuto di eseguire l’ordine. Un rifiuto, in assenza di palesi e inequivocabili indici di incapacità o coercizione fisica del cliente, avrebbe potuto esporre la banca a responsabilità per inadempimento. Quanto all’anomalia rispetto alla consueta operatività, il Collegio osserva che rientra nella facoltà del cliente modificare le proprie abitudini di spesa e che la banca non può ergersi a censore delle scelte della clientela, salvo che ricorrano elementi oggettivi e concreti di un sospetto qualificato di frode, nella specie non ravvisabili.
Il danno appare dunque conseguenza diretta ed esclusiva della condotta incauta del ricorrente, che ha dato credito a una narrazione inverosimile e ha ignorato plurimi campanelli d’allarme, tra cui la richiesta di “mettere in sicurezza” i fondi trasferendoli a un privato sconosciuto. La sua collaborazione attiva ha reso l’evento inevitabile, senza concorso di colpa dell’intermediario. Il Collegio valuta positivamente anche l’attivazione tempestiva per il recall dei fondi, tentativo rimasto senza esito per ragioni non imputabili alla banca. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.