Assicurazione on claims made: obbligo di disclosure e violazione dell’art. 1892 c.c. (Cass. civ. n. 29456/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1892 c.c. è espressione del principio di uberrima bona fides che impone all’assicurato di dichiarare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Nei contratti di assicurazione con clausola on claims made che estendono la copertura a fatti anteriori alla stipula, la clausola che subordina l’operatività della garanzia alla duplice condizione (alternativa) che l’assicurato non abbia ricevuto richieste risarcitorie e non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza dei presupposti di responsabilità, va interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella. La mera circostanza che non sia stata presentata una richiesta risarcitoria formale non esonera l’assicurato dall’obbligo di dichiarare la conoscenza di fatti idonei a fondare una responsabilità professionale.
Il Fatto
In data 8 giugno 2012, un paziente decedeva a seguito di un intervento chirurgico di riparazione della cuffia della spalla destra. I congiunti del defunto convenivano in giudizio la Casa di Cura e i componenti dell’equipe medica (chirurgo e anestesista), chiedendo il risarcimento dei danni. La Casa di Cura, e successivamente i medici, chiamavano in causa la compagnia assicuratrice S.p.A. per essere manlevati. Il Tribunale di Pavia riconosceva l’esclusiva responsabilità del chirurgo e accoglieva la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice, nonostante la polizza fosse stata stipulata dal medico il 15 giugno 2012, tre giorni dopo il decesso del paziente (c.d. polizza on claims made con copertura per fatti anteriori). La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 766/2023, confermava la decisione, ritenendo che, alla data di stipula della polizza, il medico non aveva ricevuto richieste risarcitorie e non era a conoscenza delle valutazioni medico-legali della Procura. La compagnia assicuratrice ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso della compagnia assicuratrice. La Corte richiama il consolidato orientamento (Cass. n. 3010/2025; Cass. n. 20658/2024) secondo cui l’art. 1892 c.c. impone all’assicurato l’obbligo di uberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentono all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio. Tale obbligo è inderogabile e non richiede una specifica clausola contrattuale che lo imponga. La Cassazione censura la Corte d’appello per aver ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione della violazione dell’art. 1892 c.c., l’assenza di una richiesta risarcitoria formale, senza verificare se il medico avesse o meno “percezione, notizia o conoscenza” dei presupposti di responsabilità, come previsto dall’art. 17 delle condizioni generali di assicurazione. La Corte osserva che la clausola contrattuale subordina l’operatività della garanzia a due condizioni (alternative): (i) che l’assicurato non abbia ricevuto richieste risarcitorie; (ii) che l’assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza dell’esistenza dei presupposti di responsabilità. Il giudice di merito ha omesso di verificare la seconda condizione, limitandosi ad accertare la prima. La Cassazione sottolinea che, nel caso di polizza che estende la copertura a fatti anteriori (in deroga all’art. 1917 c.c.), l’obbligo di disclosure è particolarmente cogente, e la circostanza che il paziente fosse deceduto pochi giorni prima della stipula costituiva un fatto di cui il medico non poteva non avere conoscenza, anche in assenza di una richiesta risarcitoria formale. La Corte enuncia il principio di diritto secondo cui la clausola va interpretata attribuendo alla seconda condizione (mancanza di conoscenza) autonoma rilevanza rispetto alla prima (mancanza di richieste risarcitorie), con conseguente obbligo di separata verifica di entrambe.
Implicazioni Pratiche
- Verifica della conoscenza dei presupposti di responsabilità: l’avvocato dell’assicuratore, in sede di contestazione della copertura per fatti anteriori, deve accertare se l’assicurato, al momento della stipula, aveva conoscenza (anche non derivante da una richiesta risarcitoria formale) di fatti idonei a fondare la sua responsabilità professionale. La mera assenza di richieste risarcitorie non è sufficiente a escludere l’obbligo di disclosure.
- Interpretazione delle clausole on claims made: l’avvocato del medico assicurato deve verificare che la polizza on claims made con copertura per fatti anteriori contenga clausole che definiscano puntualmente l’ambito della disclosure (es. “richieste ricevute”, “notizia”, “conoscenza”), e deve interpretare tali clausole in modo restrittivo, valorizzando l’effettiva conoscenza del medico al momento della stipula. In sede di contestazione, deve provare che il medico non aveva effettiva conoscenza dei presupposti di responsabilità, anche se il paziente era deceduto.
- Onere della prova della violazione dell’art. 1892 c.c.: l’avvocato dell’assicuratore, per eccepire la violazione dell’art. 1892 c.c., deve provare che l’assicurato ha omesso di dichiarare circostanze che, se conosciute, avrebbero indotto l’assicuratore a non stipulare il contratto o a stipularlo a condizioni diverse. La prova deve riguardare la conoscenza effettiva dell’assicurato, non la mera possibilità di conoscenza, e deve essere rigorosa, soprattutto in caso di polizze on claims made con copertura di fatti anteriori.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.