Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’azione (Cass. civ. n. 30341/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, specifica l’interesse ad agire per l’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata. Il contribuente che impugni tali atti deve allegare e dimostrare un interesse concreto, come la partecipazione a procedure di appalto, la riscossione di somme da pubbliche amministrazioni o la perdita di un beneficio. In difetto, la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Il Fatto
Un contribuente impugnava alcune cartelle di pagamento, la cui esistenza era venuta a conoscenza in conseguenza del rilascio di estratti di ruolo su sua richiesta, contestando l’avvenuta notifica. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania proponevano ricorso per cassazione.
Nel corso del giudizio di legittimità, è intervenuta la modifica normativa di cui all’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, limitando l’impugnabilità del ruolo e della cartella non notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio concreto (partecipazione a gare, riscossione da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici).
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Cass. n. 26283 del 2022), secondo cui la norma introdotta dal d.l. n. 146/2021, specificando l’interesse ad agire, si applica ai processi pendenti, in quanto costituisce ius superveniens che incide sulla pronuncia della sentenza. L’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione e può essere allegato anche in sede di legittimità.
La Corte ha accertato che il contribuente, originario opponente, non aveva allegato alcuno degli interessi specifici previsti dalla norma (partecipazione a procedure di appalto, riscossione di somme da soggetti pubblici, perdita di benefici), limitandosi a contestare la notifica delle cartelle. In difetto di tale allegazione, la domanda non poteva essere proposta e il ricorso introduttivo era inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La Corte ha compensato le spese processuali dell’intero giudizio, in ragione della sopravvenienza normativa e dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite nel corso del giudizio di legittimità.
Implicazioni Pratiche
- Onere di allegazione dell’interesse ad agire: L’avvocato che intenda impugnare una cartella di pagamento o un ruolo per asserita invalidità della notifica deve, a pena di inammissibilità, allegare e dimostrare, sin dall’atto introduttivo, che dall’iscrizione a ruolo può derivare al contribuente un pregiudizio concreto per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme da pubbliche amministrazioni, o per la perdita di un beneficio, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
- Applicazione del ius superveniens ai processi pendenti: L’avvocato deve tenere conto che la norma in questione si applica anche ai processi pendenti in ogni stato e grado, e che l’interesse ad agire può essere allegato anche in sede di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., se sorto dopo la sentenza impugnata.
- Estinzione del giudizio e inammissibilità della domanda: In mancanza della specifica allegazione, il giudice deve dichiarare inammissibile l’opposizione, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di merito che l’abbia invece accolta, ex art. 382, ultimo comma, c.p.c., non essendo più possibile procedere a un accertamento nel merito sulla regolarità della notifica.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.