L’ottemperanza per la carta docente non vincola l’Amministrazione sui conteggi (TAR Lombardia n. 3753 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. L’inottemperanza dell’Amministrazione va dichiarata quando la pretesa sia sorretta da idonea documentazione e non sia adeguatamente contrastata, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, esponeva di essere creditrice del Ministero dell’Istruzione e del Merito della somma di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il credito era stato riconosciuto dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 983/2024, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. Rimasta inadempiente, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Amministrazione, fondandosi su un titolo avente valore di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma serve a consentirne il soddisfacimento. L’entità delle somme richieste, come calcolata dal creditore, non è pertanto vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui esatta misura e decorrenza andrà verificata secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
La Corte ha inoltre rilevato che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’azione di recupero coattivo.
Alla luce di ciò, il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza e assegnando all’Amministrazione un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi già versati, oltre agli accessori di legge e agli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, senza compenso trattandosi di funzioni istituzionali. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.