Nullità della cartella non deducibile dopo atti impositivi successivi non impugnati (Cass. civ. Sez. 5 n. 7954 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifici motivi, riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a una delle ragioni di impugnazione tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., senza che sia sufficiente la mera riproposizione delle tesi difensive già formulate nei gradi di merito. In materia di riscossione, la nullità della notificazione della cartella di pagamento — eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata informativa, secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale n. 258 del 2012 — deve essere fatta valere dal contribuente impugnando gli atti impositivi o riscossivi successivi, ritualmente notificati, non potendo la relativa eccezione essere proposta in via autonoma. Nel processo tributario, l’art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 fa salva la facoltà della parte di produrre nuovi documenti in grado d’appello, inclusi gli originali degli atti impositivi notificati.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2004, deducendo la maturata prescrizione decennale del credito. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio riformava la decisione, ritenendo, tra l’altro, che il contribuente non avesse ritualmente eccepito la prescrizione e che fossero emersi atti successivi validamente notificati e non impugnati, interruttivi della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, riguardanti rispettivamente la nullità della notificazione della cartella e la prescrizione del credito. I motivi sono stati ritenuti inammissibili, in quanto privi della rubrica e dell’indicazione del parametro del sindacato di legittimità, essendosi il ricorrente limitato a una mera riproposizione delle tesi difensive già svolte nel merito, senza censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Suprema Corte ha evidenziato che la decisione di secondo grado si fondava sulla sussistenza di specifici atti impositivi successivi alla cartella esattoriale, ritualmente notificati e non impugnati. Ne consegue che, anche a voler ritenere nulla la notificazione della cartella per non essersi perfezionata secondo i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, il contribuente avrebbe comunque dovuto far valere tale nullità impugnando uno degli atti riscossivi successivi. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio per cui la nullità della notificazione della cartella non è più rilevabile quando siano intervenuti atti successivi non impugnati, che hanno consolidato la pretesa.
Con riguardo al terzo motivo, relativo alla tardiva produzione documentale dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ha ritenuto la censura infondata. Nel processo tributario, l’art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione vigente ratione temporis, consente alle parti di produrre nuovi documenti in grado d’appello. La produzione dell’originale dell’atto impositivo notificato, di cui era contestata la notifica, costituisce una mera attività difensiva, volta a confutare le ragioni del ricorrente, e non una nuova eccezione in senso stretto, il cui divieto è disciplinato dall’art. 57 del medesimo decreto.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c., essendo la decisione conforme alla proposta di definizione accelerata.
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Nota della Redazione
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