Contributi sisma 1980: diritto fondato sulla proprietà alla data del sisma, non sulla residenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 20715 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto ai contributi per la ricostruzione di unità immobiliari distrutte o danneggiate dal sisma del 1980 (art. 9 e 10, legge n. 219/1981) spetta ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma. Pertanto, né il requisito della residenza nel comune colpito né l’aver già beneficiato di un precedente contributo per un diverso immobile possono escludere il diritto, non essendo consentito introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli tassativamente previsti dall’art. 3, comma 2, legge n. 32/1992. Tale norma, nel testo modificato dal 1997, include tra i beneficiari prioritari anche i proprietari di immobili compresi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati (lett. c). Il provvedimento di riconoscimento del contributo, ancorché adottato “in mancanza di disponibilità finanziarie”, integra una fattispecie di accertamento del diritto, con riserva di successiva erogazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile danneggiato dal sisma del 1980 e demolito dal Comune, vedeva inclusa la propria area in un intervento di recupero urbano. Dopo l’occupazione dell’area e l’istituzione del vincolo preordinato all’esproprio, il Comune non emanava il decreto di esproprio; il TAR accoglieva il ricorso per l’illegittima occupazione, ma l’Amministrazione adottava in seguito un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Il proprietario, che aveva presentato domanda di contributo per la ricostruzione, agiva in giudizio per ottenere anche il risarcimento del danno derivante dalla perdita di tale contributo, reso impossibile dall’acquisizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte rammenta che, per la giurisprudenza di legittimità, il presupposto per il diritto ai contributi è la proprietà alla data del sisma, non la residenza: l’art. 9 della legge n. 219/1981 assegna il contributo per la ricostruzione “ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma”, così come l’art. 10 per la riparazione. L’assenza di residenza nel comune colpito non è quindi un valido motivo di diniego, così come non è ostativa l’eventuale precedente erogazione per un immobile diverso, dato che l’art. 9, comma 1, citato contempla il contributo per la prima unità immobiliare e in misura ridotta per le altre, senza esclusioni.
Con riferimento al terzo motivo, la Suprema Corte rileva che l’art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992, anche nel testo vigente ratione temporis, contempla, alla lettera c), i proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati. Tale requisito sussiste nel caso di specie, come accertato dalla stessa Corte territoriale, che ha qualificato l’area come compresa in zona a rischio altissimo e nel Piano di Recupero del Centro Storico.
La Corte censura infine il vizio di omesso esame di un fatto decisivo: la Corte d’appello non ha considerato che l’attore era stato inserito nell’elenco dei vincoli ineludibili di pagamento, con determina comunale, avendo così ottenuto un formale riconoscimento del diritto al contributo, successivamente divenuto impossibile per effetto dell’acquisizione sanante. La Corte richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 3849 del 2012, secondo cui il decreto di indicazione del contributo, in presenza del parere positivo della commissione, integra una fattispecie di riconoscimento del contributo, con riserva di successiva erogazione. L’ordinanza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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