Bancarotta documentale dell’amministratore di fatto e dolo generico desunto dal cui prodest (Cass. pen. Sez. I n. 28353 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il reato di cui all’art. 216, comma primo, n. 2), legge fallim. richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali, non essendo necessaria la specifica volontà di impedirla. Tale dolo va desunto con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta e non dal solo stato delle scritture. L’amministratore di fatto è gravato dell’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto. Il principio del cui prodest può fondare il giudizio di colpevolezza solo se supportato da ulteriori elementi di fatto di sicuro valore indiziante. Il giudicato sulla bancarotta distrattiva fornisce elementi probatori valutabili anche per la bancarotta documentale, ma non surroga la prova di questa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio, ha confermato la condanna del ricorrente per bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore di fatto di una società fallita, rideterminando la pena. La precedente sentenza di condanna per bancarotta distrattiva e documentale era stata annullata dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione limitatamente alla bancarotta documentale, per difetto di motivazione sulla deduzione difensiva relativa alla mancanza di disponibilità della contabilità e sugli esiti di un altro procedimento.
Il giudice del rinvio ha ritenuto che la seconda parte del capo di imputazione — la tenuta delle scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio — fosse fondata, sulla base degli accertamenti peritali. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando i motivi complessivamente infondati. Sul primo motivo, relativo alla mancata considerazione della sottrazione di documenti da parte dell’originario coimputato, i giudici rilevano che la sentenza rescissoria ha dato atto di quanto accertato ed ha spiegato l’irrilevanza della circostanza rispetto alla contestazione residua: non si ipotizza la sottrazione di documenti, ma la loro materiale istituzione in modo da non dare conto delle vicende patrimoniali.
Sul secondo motivo, la Corte osserva che la sentenza dà congruamente conto degli elementi che collegano il ricorrente alla tenuta delle scritture in danno dei creditori, richiamando le dichiarazioni del curatore e le conclusioni del perito. La censura è pertanto generica.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte richiama il principio per cui è necessario il dolo generico, desumibile con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta e non dal solo stato delle scritture (Sez. 5 n. 5264 del 2013; Sez. 5 n. 26613 del 2019). Il giudice del rinvio ha applicato correttamente tali principi, fondandosi sulla qualità di amministratore di fatto, sugli effetti concreti delle irregolarità e sulla posizione di diretto beneficiario delle stesse.
Il cui prodest, secondo la Corte, non è censurabile in sede di legittimità quando sia supportato da ulteriori elementi di fatto di sicuro valore indiziante (Sez. 3 n. 26527 del 2024; Sez. 3 n. 15755 del 2020). L’ipotesi alternativa della negligenza o della sottrazione da parte di terzi è congetturale e priva di supporto concreto.
Infine, sul quarto motivo, la Corte chiarisce che il giudicato formatosi nello stesso processo per effetto dell’annullamento parziale fornisce al giudice elementi probatori da valutare e confrontare con le ulteriori acquisizioni, senza alcuna trasposizione automatica della responsabilità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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