La regola 2A della nomenclatura tariffaria si applica anche alle importazioni frazionate di componenti di e-bike (Cass. civ. Sez. 5 n. 16238 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione doganale delle merci si effettua in base a una pluralità di criteri coordinati e non gerarchici: la regola generale 2A della Nomenclatura combinata, che estende il riferimento di una voce all’oggetto incompleto o non finito presentato smontato o non montato, integra e completa la regola 1, senza che quest’ultima possa ritenersi sovraordinata in senso escludente. I componenti di un prodotto importati separatamente, anche in dichiarazioni doganali diverse e in un breve arco temporale, sono classificabili come prodotto finito quando le importazioni si inseriscano in un unico contesto commerciale e siano finalizzate alla realizzazione di un prodotto unitario: la presentazione simultanea e l’unicità della dichiarazione valgono solo come indizio, non come condizione necessaria. I criteri dettati dalle note esplicative per le biciclette senza motore si applicano, con i necessari adattamenti, anche alle biciclette a pedalata assistita, essendo essenziale la presenza di parti specifiche del prodotto a motore.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane rettificava la dichiarazione di importazione presentata dalla società contribuente per una spedizione di componenti provenienti dalla Cina, dichiarati come parti di biciclette elettriche e classificati al codice TARIC 871200. L’Ufficio riclassificava la merce al codice 8711601000 (biciclette a pedalata assistita), applicando dazio convenzionale, dazio antidumping e dazio compensativo.
La società impugnava l’avviso, ottenendo l’annullamento in primo grado e la conferma in appello: la Commissione tributaria regionale della Campania riteneva illegittima l’applicazione della regola 2A, sostenendo la prevalenza della regola 1 e l’autonoma classificabilità dei singoli componenti. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, fondati, rilevando l’errore della CTR nel ritenere sussistente un vincolo gerarchico tra le regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata. Il testo delle regole, evidenzia il Collegio, prevede che la classificazione sia determinata dal testo delle voci e, occorrendo, dalle norme successive, tra cui la regola 2A: quest’ultima non è in rapporto di alternatività escludente con la regola 1, ma ne specifica e completa il contenuto, come chiarito dalla giurisprudenza unionale.
Quanto alla contestazione relativa alla mancata applicazione della nota esplicativa richiamata dall’Ufficio, la Corte osserva che i criteri dettati per le biciclette senza motore – complete quando presentate con telaio, forcella e almeno due altri elementi – valgono a maggior ragione per le biciclette a pedalata assistita, in assenza di specifiche indicazioni: nel caso di specie, la presenza nella spedizione di batterie a litio e caricabatterie, parti necessarie per l’assemblaggio di biciclette a motore, rendeva corretta la riconduzione al codice contestato.
Il Collegio affronta poi il tema della contestuale presentazione dei componenti, richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2023, causa C-107/22, secondo cui l’unicità della dichiarazione doganale non è condizione necessaria per configurare un oggetto presentato smontato, ma solo un indizio da valutare con gli altri fattori oggettivi pertinenti. Diversamente, gli importatori potrebbero scegliere la classificazione più favorevole frazionando artificiosamente le spedizioni, con pregiudizio per i controlli doganali e la certezza del diritto.
Richiamata la propria giurisprudenza – Cass. n. 31058/2017 e Cass. n. 28663/2018 – la Corte enuncia il principio per cui, nell’importazione separata di componenti assemblati in un prodotto diverso, il dazio si applica sul prodotto finito quando le importazioni avvengano in un unico contesto commerciale, anche se frazionate in un breve orizzonte temporale. Il quarto e quinto motivo restano assorbiti; non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essendo il quadro interpretativo unionale consolidato e irrilevanti i profili penali evocati dalla parte. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.
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Nota della Redazione
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