Presunzioni e antieconomicità nell’accertamento delle associazioni sportive dilettantistiche (Cass. civ. Sez. 5 n. 11031 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da far ritenere antieconomica la gestione. L’antieconomicità di un settore dichiaratamente commerciale, emersa da una discrasia tra ricavi e costi risultante dal rendiconto, costituisce un elemento presuntivo grave, preciso e concordante. Grava sul contribuente che invoca un regime agevolato, quale quello delle associazioni sportive dilettantistiche ex art. 148 TUIR, l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti sostanziali, non essendo sufficiente il requisito formale dell’affiliazione. Inoltre, la mancata o inesatta indicazione del nome di una parte nell’intestazione della sentenza o nell’atto di impugnazione rappresenta un mero errore materiale se, dal contesto, risulti con sufficiente chiarezza l’identità dei soggetti e il contraddittorio si sia regolarmente costituito.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento per il 2016, contestando, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA. La pretesa era fondata sull’antieconomicità della gestione dell’attività di estetica, dichiarata come commerciale, emersa dalle sistematiche perdite di esercizio per le annualità 2014-2016 e dalla non congruità dei ricavi rispetto allo studio di settore. L’Ufficio contestava altresì l’occulta distribuzione di utili ai soci e la conseguente decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 TUIR.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso dei contribuenti. In sede di appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto riformava la decisione, accogliendo l’appello principale dell’Agenzia e rigettando l’appello incidentale dei contribuenti, ritenendo legittima la ripresa a tassazione. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione l’associazione e i soci, affidandosi a undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha disatteso le censure proposte. Quanto al vizio di motivazione apparente, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, precisando che tale vizio ricorre solo quando la motivazione non rende percepibili le ragioni della decisione. Nella specie, la sentenza impugnata aveva specificamente e logicamente argomentato, raggiungendo la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Sul preteso vizio di extrapetizione, la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse alterato i fatti costitutivi della pretesa, avendo pronunciato sulla antieconomicità del settore commerciale, elemento fondante della ripresa e della conseguente decadenza dal regime agevolato. Ha inoltre ritenuto implicitamente disattesa la censura sulla violazione dell’art. 148, comma 8, TUIR. In ordine alla ripartizione dell’onere probatorio, ha ribadito che l’agevolazione per le associazioni sportive dilettantistiche non dipende dal solo requisito formale dell’affiliazione, ma richiede la prova del presupposto sostanziale dell’effettiva natura non commerciale, prova che incombe sul contribuente. Ha infine chiarito che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo in caso di erronea applicazione della regola di giudizio, non quando il giudice valuti le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
La Corte ha poi ritenuto inammissibili i motivi concernenti la valutazione dell’antieconomicità e l’applicazione dello studio di settore, in quanto non afferenti al decisum. Ha precisato che la sproporzione tra ricavi e costi emersa dal rendiconto costituisce un valido elemento presuntivo per l’accertamento analitico-induttivo. Ha inoltre escluso l’operatività del c.d. “divieto di doppie presunzioni” o di presunzioni a catena, in quanto la prova inferenziale caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna rispettosa dei criteri di gravità, precisione e concordanza, è legittima. Ha infine ritenuto infondate le doglianze relative alla regolarità del contraddittorio e alla notifica dell’impugnazione agli eredi di una parte deceduta.
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Nota della Redazione
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