Il difetto di giurisdizione sull’opposizione al diniego di patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 2 n. 2672 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio tributario, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 del medesimo t.u. e non già con il ricorso di cui all’art. 99 dello stesso decreto. Il rimedio di cui all’art. 99, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate. La controversia così instaurata appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il relativo diritto è un diritto soggettivo non degradabile a interesse legittimo.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la competente Commissione tributaria provinciale che aveva rigettato l’istanza di ammissione al beneficio, per mancata indicazione dei redditi del nucleo familiare. La Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma accoglieva il ricorso e disponeva l’ammissione al patrocinio, compensando integralmente le spese.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 in punto di compensazione delle spese. I Ministeri resistevano con controricorso, eccependo il difetto di legittimazione attiva del Ministero della Giustizia e proponendo ricorso incidentale condizionato, con il quale deducevano, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente il motivo concernente il difetto di giurisdizione, in quanto pregiudiziale e assorbente. Ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 20929/2025, secondo cui l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del t.u. spese giust., deve essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, e non già con il ricorso di cui all’art. 99 del citato decreto, la cui applicazione è limitata al processo penale.
Tale conclusione è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza di legittimità formatasi per l’impugnabilità degli analoghi provvedimenti adottati dal giudice amministrativo, le cui argomentazioni sono state considerate estensibili alla fattispecie. Le Sezioni Unite n. 20501/2023 e le Sezioni Unite n. 07924/2025 sono state richiamate a sostegno dell’attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di un diritto soggettivo non degradabile a interesse legittimo.
La Corte ha precisato che la circostanza che il motivo sulla giurisdizione fosse stato proposto in via incidentale condizionata non impedisce l’esame prioritario della questione, avente carattere assorbente e pregiudiziale. Ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, disponendo la rimessione della controversia al giudice ordinario ai sensi dell’art. 59 della l. n. 69/2009 per la disciplina della translatio iudicii.
La Corte ha infine compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, in ragione della assoluta novità della questione dirimente, intervenuta a Sezioni Unite in pendenza della lite.
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Nota della Redazione
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