Natura retributiva delle spese di accesso dei medici ambulatoriali convenzionati (Cass. civ. Sez. 5 n. 17534 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese di accesso alla sede di lavoro situata in un Comune diverso da quello di residenza del medico specialista ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario dell’indennità chilometrica previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51, comma 5, TUIR, che consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, avvenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro. Tale rimborso non rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previste dall’art. 51, comma 1, TUIR, con la conseguenza che deve essere assoggettato a tassazione, salva la verifica della natura ordinaria o temporanea e occasionale degli spostamenti.
Il Fatto
Un medico specialista ambulatoriale convenzionato con la ASL di Bari chiedeva il rimborso dell’IRPEF versata per gli anni d’imposta dal 2012 al 2015, relativamente alle somme percepite a titolo di spese di viaggio per l’attività svolta presso ambulatori situati in un Comune diverso da quello di residenza. Sull’istanza si formava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente impugnava il diniego dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che accoglieva il ricorso ordinando il rimborso. L’Ufficio proponeva appello, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia rigettava il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 1, 2 e 5, TUIR, nonché dell’art. 13 e dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, oltre a erronea interpretazione dell’art. 48 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. L’Ufficio ha sostenuto che le spese di viaggio corrisposte al professionista avessero natura retributiva e non meramente risarcitoria, con conseguente loro assoggettabilità a imposizione.
La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il proprio recente orientamento espresso da Cass. n. 2124 del 22 gennaio 2024. Secondo tale principio, il rimborso delle spese di accesso alla sede di lavoro ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, determinato con il criterio forfettario dell’indennità chilometrica di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, è ontologicamente diverso dalle indennità per trasferte di cui all’art. 51, comma 5, TUIR, che presuppongono spostamenti temporanei disposti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro.
La sentenza impugnata aveva invece affermato la natura risarcitoria del rimborso, valorizzando il collegamento tra la determinazione dell’indennità e i chilometri effettivamente percorsi. La Corte ha censurato tale impostazione, evidenziando come il criterio forfettario dell’indennità chilometrica escluda la natura restitutoria della somma e la faccia rientrare nel perimetro del reddito da lavoro dipendente, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di deroga al principio di onnicomprensività.
La Corte regionale, nel valutare l’assoggettabilità a IRPEF, avrebbe quindi dovuto verificare la natura e la frequenza delle trasferte, accertando se gli spostamenti rientrassero nell’attività ordinaria ovvero costituissero trasferte temporanee e occasionali. Sulla base di tali rilievi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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