Il fraintendimento dei motivi di ricorso non è errore di fatto revocatorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 23326 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in un errore percettivo, immediatamente evincibile dagli atti di causa, e non in un errore di giudizio. Esso postula un contrasto obiettivo tra la rappresentazione emergente dalla sentenza impugnata e quella risultante dagli atti processuali. Non integra il vizio revocatorio il dedotto fraintendimento, da parte della Corte di cassazione, dei contenuti espositivi degli atti di parte e, in particolare, dei motivi di ricorso, poiché tale attività è valutativa e insuscettibile di revocazione, anche se errata. Un motivo di ricorso non è configurabile come un “fatto” ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., potendo l’eventuale omessa od errata pronuncia costituire soltanto un error in procedendo ovvero in iudicando, non denunciabile ex art. 391-bis c.p.c..
Il Fatto
La società conduttrice di un ramo d’azienda, a seguito della crisi pandemica, comunicava la risoluzione del rapporto. La concedente otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni e delle penali, che la conduttrice opponeva. Dopo la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per tardività, confermata in appello, la società proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso, affermando il principio dell’autonomia delle domande riconvenzionali rispetto al giudicato monitorio, ma circoscriveva l’accoglimento alle sole domande oggetto di appello. Avverso questa pronuncia la società proponeva ricorso per revocazione, lamentando l’erronea percezione del perimetro devolutivo dell’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. richiede un errore di percezione, non di giudizio, che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa. L’errore deve essere decisivo e concernere atti interni al giudizio di legittimità, senza che il fatto abbia costituito oggetto di discussione tra le parti.
La ricorrente non deduceva un’erronea percezione, ma una scorretta valutazione di quanto proposto dalle parti negli atti del processo. La censura riguardava l’interpretazione dei motivi di ricorso per cassazione, attività riconducibile alla sfera valutativa del giudice. La Corte ha evidenziato come l’ordinanza impugnata avesse espressamente preso in considerazione gli atti di causa, affermando, con propria valutazione, che la devoluzione in appello aveva riguardato solo alcune domande riconvenzionali, citando la sentenza gravata.
Poiché un motivo di ricorso non è suscettibile di essere considerato un “fatto” ai fini revocatori, l’eventuale errore nella sua interpretazione costituisce un errore di giudizio, non denunciabile con il rimedio di cui all’art. 391-bis c.p.c.. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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