Consenso informato: il modulo generico non prova l’adeguatezza dell’informazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 316 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità medico-chirurgica, l’obbligo di informazione gravante sul medico è funzionale a garantire l’effettività del diritto all’autodeterminazione del paziente e non può ritenersi assolto attraverso la mera sottoscrizione di un modulo prestampato, la cui idoneità a documentare l’adeguatezza del consenso è esclusa quando il suo contenuto sia generico. Il modulo, infatti, ha la sola finalità di certificare l’avvenuta prestazione del consenso, ma non è di per sé prova sufficiente che il paziente abbia ricevuto informazioni dettagliate su natura, portata e rischi dell’intervento, sulle alternative praticabili e sulle possibili conseguenze. La verifica giudiziale dell’adempimento dell’obbligo informativo deve quindi riguardare il contenuto specifico e concreto delle informazioni rese, non potendo essere ancorata a circostanze meramente indizianti o a valutazioni presuntive.
Il Fatto
La paziente, ricoverata per un intervento di isterectomia totale in laparoscopia, subiva durante l’operazione due soluzioni di continuo a carico della vescica, immediatamente suturate. Dopo ripetuti accessi ospedalieri per perdite urinarie, veniva diagnosticata una fistola vescico-vaginale, risolta solo con un successivo intervento chirurgico. La paziente conveniva in giudizio l’Azienda Ospedaliera, lamentando l’inadeguatezza del consenso informato e la cattiva esecuzione dell’intervento, e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la struttura al risarcimento; la Corte d’Appello, accogliendo parzialmente il gravame della struttura, riduceva l’importo dovuto. La paziente ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, con cui si censurava la sentenza d’appello per aver ritenuto sussistente l’adeguatezza del consenso informato sulla base di “tre circostanze potenzialmente indizianti” – quali il pregresso rapporto di fiducia col medico, le condizioni cliniche della paziente, il suo livello culturale – senza verificare il contenuto effettivo delle informazioni rese. La Suprema Corte ha ribadito che la sottoscrizione di un modulo prestampato non è elemento sufficiente per escludere la responsabilità del medico: il modulo, se dal contenuto generico, non dimostra che il paziente sia stato messo in condizione di compiere una scelta realmente consapevole, in particolare riguardo alle alternative all’intervento e ai suoi effetti permanenti e demolitori sull’apparato riproduttivo.
La Corte ha quindi cassato la sentenza anche in relazione al quarto motivo, ritenendo radicalmente illogica la motivazione con cui il giudice d’appello aveva escluso il risarcimento del danno biologico temporaneo per il periodo tra la diagnosi della fistola e l’intervento riparatore, addossando alla paziente la scelta di non essersi sottoposta tempestivamente all’operazione. La Corte ha evidenziato come i disagi derivanti dalla fistola iatrogena (incontinenza e difficoltà nei rapporti sessuali) fossero una diretta conseguenza della malpractice medica, non potendo essere scissi dall’accertamento di responsabilità.
Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte lo ha dichiarato infondato, chiarendo che l’effetto devolutivo del giudizio d’appello non impedisce al giudice di fondare la decisione su ragioni diverse da quelle espressamente dedotte dall’appellante, purché direttamente connesse con il tema devoluto. Il terzo e il quinto motivo sono stati invece dichiarati assorbiti.
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Nota della Redazione
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