Verifica fiscale e inutilizzabilità nel processo penale dopo la sentenza EDU (Cass. pen. Sez. III n. 6001 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo verbale di constatazione costituisce atto amministrativo extraprocessuale, utilizzabile come prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica. La violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti in attività ispettive, ma richiede che essa sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito. La sentenza della Corte EDU che censura la disciplina degli accessi fiscali non introduce una generale ipotesi di inutilizzabilità derivata nel processo penale, governato da distinte regole processuali. La norma di interpretazione autentica, che fa salvi gli effetti degli atti redatti anteriormente alla sua entrata in vigore, esclude profili di invalidità per le verifiche compiute in precedenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza di primo grado con cui l’imputata, legale rappresentante di una società, era stata ritenuta responsabile di due violazioni dell’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000, per l’omessa dichiarazione dell’IVA mediante l’indebito utilizzo del regime del margine. Nel corso della verifica fiscale, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate avevano acquisito copia degli hard disk aziendali, contenenti le carte di circolazione di autovetture acquistate all’estero e rivendute in Italia.
Avverso la sentenza di appello, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. della documentazione acquisita e delle testimonianze dei funzionari, alla luce della sentenza della Corte EDU del 6 febbraio 2025, che aveva censurato la disciplina italiana degli accessi fiscali per contrasto con l’art. 8 CEDU.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo di ricorso generico, rilevando che l’inutilizzabilità non era stata dedotta con riferimento alle condizioni legittimanti l’accesso. La ricorrente aveva prospettato una “mai riconosciuta ipotesi di inutilizzabilità derivata”, senza indicare le ragioni per cui l’eventuale illegittimità dell’attività amministrativa avrebbe dovuto estendersi al processo penale.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non comporta automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori, essendo necessario che essa sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva allegato il mancato rispetto di tale disposizione né carenze motivazionali nel verbale di constatazione.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 8 CEDU, la Corte ha chiarito che la verifica fiscale, compiuta sulla base delle disposizioni vigenti al momento del suo svolgimento, non potrebbe presentare profili di invalidità. La legge 30 luglio 2025, n. 108, che ha introdotto l’obbligo di motivare le condizioni che hanno giustificato l’accesso, dispone espressamente la salvezza degli atti redatti anteriormente alla sua entrata in vigore, tra cui rientrano quelli compiuti nei confronti della società amministrata dalla ricorrente.
Infine, la Corte ha escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 117 Cost. La genericità del motivo di ricorso ha reso la questione irrilevante, non potendo il giudice di legittimità sollevarla in assenza di una concreta applicazione della norma nel giudizio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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