Abrogazione reddito cittadinanza non esclude punibilità fatti pregressi (Cass. pen. Sez. 7 n. 1501 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvezza di cui all’art. 1, comma 318, legge n. 197/2022, che fa salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina del reddito di cittadinanza, introduce una deroga espressa al principio di retroattività della lex mitior di cui all’art. 2, secondo comma, cod. pen.. Tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del beneficio anche per il periodo successivo alla sua soppressione, in coordinamento con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. n. 48/2023 per i benefici sostitutivi introdotti per il futuro. Ne consegue che l’intervenuta abrogazione del reato non determina l’illegittimità della condanna per i fatti commessi in vigenza della disciplina.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione all’esito di giudizio abbreviato, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Con un unico motivo, deduceva la violazione di legge in ordine alla sussistente responsabilità penale e l’inosservanza della legge attesa l’intervenuta abrogazione del reato.
La Corte di appello aveva ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato, in quanto dal compendio probatorio risultava inconfutabile la falsificazione posta in essere per l’ottenimento del reddito di cittadinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che le censure esposte nel ricorso erano riproduttive di deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, non accompagnate da una specifica critica e volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, senza pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
Quanto alla questione dell’abrogazione, il ricorrente deduceva l’illegittimità della condanna per effetto dell’avvenuta abrogazione del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019, disposta dall’art. 1, comma 318, legge n. 197/2022 a far data dal 1° gennaio 2024. La Corte ha ritenuto tale assunto manifestamente infondato.
La clausola di salvezza contenuta nella norma abrogatrice, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, realizza una deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente ex art. 2, secondo comma, cod. pen. Tale deroga, ha precisato la Corte, è sorretta da una plausibile giustificazione e non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire del beneficio. La prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. n. 48/2023, riferita agli analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza per il futuro. In tal senso, la Corte ha richiamato il precedente di Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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