Morte della parte e ultrattività del mandato: l’erede deve provare l’accettazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 10796 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che propone ricorso per cassazione, o vi resista, nella asserita qualità di successore a titolo universale di colui che era parte nei precedenti gradi di giudizio, deve allegare e provare, con riscontri documentali, la propria legittimazione processuale, dimostrando l’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all’eredità. La morte della parte costituita a mezzo di procuratore, non dichiarata in udienza né notificata alle altre parti, non determina l’interruzione del processo, operando la regola dell’ultrattività del mandato alla lite; il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato. La posizione processuale può modificarsi solo se si costituiscano gli eredi, o se il procuratore dichiari o notifichi l’evento, o se, essendo la parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300, quarto comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
Il Condominio aveva convenuto in giudizio la società di gestione del servizio idrico e l’ente territoriale per ottenere il risarcimento dei danni da allagamento di locali di autorimessa, invocando la responsabilità da cosa in custodia per la rottura di una conduttura di scarico. Erano intervenuti, quali condomini e residenti, il padre del ricorrente e la ricorrente, costituendosi con procura rilasciata anche per il giudizio di appello. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Roma, riformando la decisione, aveva escluso la responsabilità della società, ritenendo la conduttura collassata di proprietà condominiale e negando il nesso eziologico con gli scavi eseguiti dalla società. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il figlio ed erede del condomino originario e la residente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso, esaminando la posizione del ricorrente, che agiva quale erede universale del condomino deceduto dopo la notifica degli appelli e prima della costituzione in secondo grado. Richiamando un consolidato orientamento, inclusa la pronuncia delle Sezioni Unite n. 4468 del 2009, la Suprema Corte ha affermato che il successore a titolo universale deve non solo allegare ma anche provare, con riscontri documentali, la propria legittimazione processuale, dimostrando l’avvenuta accettazione dell’eredità, espressa o tacita.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva esibito i certificati di nascita e di morte, dimostrando di essere chiamato all’eredità, ma non di averla accettata, con conseguente inammissibilità del ricorso. Sul punto, la Corte ha precisato che la legitimatio ad causam non si trasmette per effetto della sola apertura della successione, essendo la verifica di tale presupposto rilevabile anche d’ufficio in quanto attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Quanto alla censura proposta, la Corte ha richiamato il principio per cui la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, non dichiarata in udienza o notificata, non comporta alcuna automatica interruzione del processo. In virtù dell’ultrattività del mandato alla lite, il difensore continua a rappresentare la parte deceduta, come stabilizzato anche dalle Sezioni Unite n. 15295 del 2014 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 29812 del 2024 con riferimento alla perdita della capacità processuale dopo il conferimento della procura speciale per il giudizio di legittimità.
Nella fattispecie, il condomino e la ricorrente si erano costituiti con procura esplicitamente rilasciata anche per l’appello, sicché il difensore era abilitato a svolgere il ministero difensivo anche dopo il decesso della parte. La Corte ha concluso che non vi è stata alcuna interruzione processuale e alcuna nullità del giudizio di secondo grado, dichiarando la manifesta inammissibilità del gravame per non essersi confrontato con il diritto vivente. I ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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