Esenzione IMU per abitazione principale: occorre la residenza anagrafica del proprietario, non del nucleo familiare (Cass. civ. Sez. 5 n. 11632 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il diritto all’esenzione per l’abitazione principale spetta in via esclusiva alla persona fisica titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, a condizione che ivi abbia fissato sia la dimora abituale sia la residenza anagrafica. Tale beneficio non spetta al nucleo familiare di per sé, né può essere riconosciuto al proprietario per il solo fatto che altri componenti della sua famiglia risiedano nell’immobile. La verifica dei requisiti soggettivi va effettuata esclusivamente in capo al possessore dell’immobile, restando irrilevante la residenza anagrafica del coniuge o di altri familiari in un diverso comune.
Il Fatto
Un contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune gli richiedeva il pagamento dell’IMU 2014 per alcuni immobili, contestando il difetto di motivazione dell’atto e la mancata applicazione dell’esenzione per l’abitazione principale. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, negando il beneficio per difetto della residenza anagrafica del contribuente nell’immobile. Anche la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava la decisione, e il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, sostenendo che il diritto all’esenzione sarebbe spettato in virtù della residenza anagrafica degli altri componenti del nucleo familiare nell’immobile. La Cassazione ha ritenuto la tesi infondata, richiamando il proprio recente orientamento (citando Cass. n. 5445/2025), secondo cui il beneficio fiscale compete esclusivamente alla persona fisica titolare del diritto reale sull’immobile che vi abbia fissato la propria dimora.
La Corte ha valorizzato il coordinamento sistematico tra l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 — che individua i soggetti passivi dell’imposta — e le norme che disciplinano l’esenzione, per desumere che i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale devono sussistere in capo al proprietario o al titolare del diritto reale di godimento. Tale conclusione non è scalfita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, la quale — come evidenziato da Cass. n. 32339/2022 — ha escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la residenza del nucleo familiare, ma ha comunque mantenuto fermo il requisito in capo al possessore.
La Corte ha precisato che, a differenza dell’ICI — per la quale l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 consentiva di prescindere dalla residenza anagrafica offrendo prova contraria — la disciplina IMU richiede il concorso imprescindibile di entrambi i requisiti. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva accertato con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità che il contribuente non aveva la residenza anagrafica nell’immobile, circostanza neppure contestata.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ha comportato, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. per responsabilità aggravata, trattandosi di un’ipotesi di abuso del processo. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento di un importo in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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