No alla reformatio in peius sulle spese già liquidate nel grado precedente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18137 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento del gravame proposto dalla parte, in favore della quale il giudice di prime cure abbia già pronunciato la condanna alla rifusione delle spese di lite, non implica, in difetto d’impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna. La preclusione derivante dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora la complessiva situazione sia stata valutata in senso anche più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado; l’impugnazione non può tramutarsi in una reformatio in peius a danno di chi l’abbia proposta. La contumacia della controparte non è idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 cod. proc. civ. ai fini della compensazione delle spese, permanendo una posizione di sostanziale soccombenza che deve essere riconosciuta anche alla stregua del principio di causalità.
Il Fatto
Il Tribunale di Tivoli aveva accolto il ricorso della lavoratrice, annullando l’iscrizione d’ufficio nella Gestione coltivatori diretti e dichiarando l’illegittimità di tre avvisi d’addebito notificati dall’INPS, condannando l’Istituto alla rifusione delle spese per un importo liquidato in Euro 2.402,00 oltre accessori, con compensazione per un mezzo.
La ricorrente aveva censurato la sentenza per omessa pronuncia sull’assoggettamento all’obbligo contributivo e sulla compensazione delle spese. La Corte d’appello di Roma, accolto il gravame, aveva condannato l’INPS all’integrale rifusione delle spese del primo grado, ma liquidandole in un importo inferiore a quello già riconosciuto dal Tribunale, e aveva compensato integralmente le spese del grado d’appello sul rilievo della contumacia della parte appellata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., rilevando che la ricorrente non aveva censurato la liquidazione operata dal Tribunale, limitandosi a contestare la compensazione parziale, e che tale statuizione non era stata investita da impugnazione incidentale. La Corte territoriale, pur accogliendo il gravame, aveva determinato le spese del giudizio di primo grado in senso meno favorevole rispetto alla pronuncia impugnata, travalicando il perimetro delle questioni devolute e realizzando una reformatio in peius in contrasto con la logica del sistema delle impugnazioni.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha censurato la compensazione integrale delle spese del giudizio d’appello, motivata esclusivamente con la contumacia della parte appellata. La giurisprudenza consolidata esclude che la contumacia possa integrare le gravi ed eccezionali ragioni prescritte dall’art. 92 cod. proc. civ., permanendo una posizione di sostanziale soccombenza della parte che non si è costituita.
Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese si esercita attraverso il vaglio di non implausibilità, atteso il carattere elasticità costituzionalmente necessaria del potere giudiziale di compensare le spese di lite. Le giustificazioni enunciate dai giudici d’appello non superano tale vaglio, risolvendosi in un’enunciazione astratta avulsa dalle risultanze di causa.
Il ricorso è stato accolto con riferimento al primo e al quarto motivo, dichiarati assorbiti il secondo e il terzo, con cassazione della sentenza in parte qua e rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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