Detrazione IMU alloggi ERP: serve solo la regolare assegnazione, non l’effettiva occupazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 18257 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione consistente nella detrazione d’imposta per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all’art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011 che rinvia all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504/1992, presuppone esclusivamente che gli alloggi siano stati regolarmente assegnati. Non è richiesta l’effettiva destinazione dell’alloggio ad abitazione principale dell’assegnatario. La regolare assegnazione è oggetto di una presunzione iuris tantum di conformità alla legge, sicché grava sull’ente impositore l’onere di provare l’irregolare gestione o assegnazione, anche tramite la dimostrazione dell’emanazione del provvedimento di decadenza da parte del sindaco competente. La normativa regionale sull’edilizia residenziale non può interferire con l’estensione o la limitazione delle agevolazioni tributarie, materia riservata alla legislazione statale.
Il Fatto
La contribuente, ente gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica, impugnava un avviso di accertamento per l’IMU 2012, sostenendo che tutti gli immobili indicati avessero diritto alla riduzione di aliquota e alla detrazione di 200,00 euro in quanto alloggi di e.r.p. sovvenzionata regolarmente assegnati dal Comune. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, limitando le agevolazioni agli immobili per i quali il Comune aveva espressamente riconosciuto la regolare assegnazione e annullando le sanzioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia rigettava l’appello della contribuente, affermando che la detrazione spettasse solo per gli alloggi regolarmente assegnati e utilizzati come abitazione principale e che, anche in assenza di provvedimenti di decadenza, l’esenzione non operasse per gli immobili risultati non occupati dai legittimi assegnatari. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022: il requisito di autosufficienza non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, non traducendosi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti quando il loro contenuto sia puntualmente indicato e la presenza negli atti del giudizio di merito sia segnalata.
Nel merito, la Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, incentrati sull’interpretazione dell’art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011, che prevede la detrazione di 200,00 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Il Collegio ha chiarito che la materia delle agevolazioni fiscali è riservata in via esclusiva alla legislazione statale e che la legge regionale, la quale disciplina l’edilizia residenziale, non può essere interpretata in modo da interferire con l’estensione o la limitazione dei benefici tributari. L’agevolazione presuppone la regolare assegnazione e non la persistenza dei requisiti di legge ai fini della regolarità, mentre la decadenza dall’assegnazione esige il rispetto della procedura disciplinata dalla legge regionale, con provvedimento del sindaco del Comune competente.
Quanto all’onere probatorio, la Corte ha richiamato i propri precedenti (Cass. n. 558 del 2020 e Cass. n. 5285 del 2013), affermando che gli alloggi degli enti pubblici si presumono gestiti in conformità alla legge e quindi regolarmente assegnati. Grava pertanto sull’ente impositore l’onere di fornire la prova contraria dell’irregolare gestione o assegnazione. La sentenza impugnata è stata censurata per avere aggiunto un requisito non previsto — l’effettiva destinazione ad abitazione principale — e per avere addossato all’istituto l’onere di provare un elemento non richiesto.
Infine, la Corte ha accolto anche il terzo motivo, rilevando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ.: il giudice di appello aveva confermato integralmente la legittimità dell’avviso, pronunciando oltre i limiti del devoluto, nonostante sul capo della sentenza di primo grado che riconosceva i benefici per gli alloggi con assegnazione riconosciuta dal Comune si fosse formato il giudicato interno, non essendo stato oggetto di impugnazione incidentale.
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Nota della Redazione
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