Contratto di conto corrente e inadempimento bancario: doppia conformità ed esclusione del danno in re ipsa (Cass. civ. Sez. I n. 18691 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, quando la sentenza d’appello confermi integralmente quella di primo grado, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., salvo che la parte ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Nei contratti di conto corrente, la prova dell’inadempimento della banca non determina di per sé la sussistenza del danno, che non può pertanto ritenersi in re ipsa, essendo onere del correntista allegare e dimostrare il pregiudizio subito. L’obbligo di restituzione delle somme ex art. 1834 cod. civ. sorge solo a seguito di una richiesta del depositante, la cui formulazione è oggetto di accertamento di merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Il Fatto
Il correntista conveniva in giudizio la banca, deducendo l’inadempimento di quest’ultima per il mancato funzionamento del servizio di internet banking che gli aveva precluso, a partire dal maggio 2009, la disponibilità delle somme depositate e la possibilità di impiegarle in una redditizia operazione di investimento in titoli azionari. Chiedeva, pertanto, la condanna della banca alla restituzione della somma di € 70.000,00 e al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda restitutoria, essendo intervenuto il pagamento, e rigettava le altre domande. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1553/2022, respingeva il gravame del correntista, ritenendo non provato l’inadempimento della banca, data l’esistenza di un canale alternativo di operatività sul conto (telephone banking), che il cliente non aveva utilizzato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nell’esaminare i tre motivi di ricorso, ne dichiara l’inammissibilità complessiva. Con riferimento al primo motivo, la Corte osserva che, essendo il giudizio di appello stato instaurato dopo il 12 settembre 2012 e sussistendo una doppia conforme, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità, come richiesto da Cass. Sez. L n. 20994 del 2019 e Cass. Sez. 1 n. 26774 del 2016.
Quanto alle residue deduzioni del primo motivo, la Corte le reputa inammissibili perché sollecitano una rinnovata valutazione del materiale istruttorio e del merito, profili sottratti al sindacato di legittimità quando la motivazione non risulti viziata da violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La Corte rileva, inoltre, che il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: la confusione tra servizio di assistenza telefonica e telephone banking, la corretta valorizzazione dei soli due accessi in due mesi come indizio di assenza di urgenza, e l’accertamento di fatto circa la mancata formulazione di una specifica richiesta di restituzione. Ne consegue l’assenza di qualsiasi inversione dell’onere probatorio.
In relazione al secondo motivo, la Cassazione ribadisce che, una volta esclusa in radice la sussistenza dell’inadempimento, resta assorbito il tema del danno, che non può comunque ritenersi sussistente in re ipsa, essendo apodittiche le deduzioni del ricorrente sul punto. Quanto al terzo motivo, la Corte precisa che l’art. 1834 cod. civ., postulando la formulazione di una richiesta da parte del depositante, non è stato violato, essendo stato accertato in fatto che le comunicazioni inviate dal correntista non contenevano una univoca richiesta di riaccredito.
Infine, la Corte rammenta, richiamando Sezioni Unite n. 14989 del 2005, che la mancata compensazione delle spese di lite non necessita di motivazione espressa, essendo un potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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