Esenzione TARES solo per impossibilità oggettiva e permanente di produrre rifiuti (Cass. civ. Sez. 5 n. 21198 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il TARES, istituito dall’art. 14 del d.l. n. 201/2011 per il solo anno 2013, è dovuto da chiunque possieda o detenga locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, a prescindere dall’effettiva produzione e dall’utilizzo del servizio. L’esenzione o riduzione tariffaria, ove non prevista direttamente dalla legge, costituisce un’eccezione alla regola generale e richiede la sussistenza di presupposti oggettivi e permanenti, non riconducibili alla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. L’onere di allegare e provare i fatti costitutivi dell’esenzione grava sul contribuente, che deve vincere la presunzione legale di produttività dell’immobile.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di sollecito di pagamento emesso dal Comune per il TARES 2013, relativo a un immobile sito nel territorio comunale. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, ritenendo l’esenzione subordinata a fattori oggettivi e permanenti che impediscano la produzione di rifiuti, non ravvisabili nella specie.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della contribuente. In primo luogo, esclude la nullità della sentenza per il richiamo alla normativa sulla TARI (legge n. 147/2013) anziché a quella sul TARES (d.l. n. 201/2011), rilevando la sostanziale continuità normativa tra i due tributi. L’erroneo richiamo non inficia la decisione, che risulta comunque supportata dalla disciplina vigente ratione temporis e supera il vaglio del “minimo costituzionale” della motivazione, richiamando Sezioni Unite n. 19881/2014.
Quanto al merito, la Corte conferma che il presupposto del tributo si identifica con la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio di smaltimento. L’esenzione, pertanto, deve fondarsi su circostanze oggettive e permanenti, non su una scelta contingente del contribuente di non produrre rifiuti. Su tali presupposti grava un onere probatorio a carico del contribuente che invoca l’agevolazione, come precisato da Cass. n. 2373/2022.
La Corte dichiara poi inammissibile il motivo relativo all’omesso esame di fatti decisivi, per il limite della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto diverse poste a base delle due pronunce di merito. Infine, la Corte richiama il principio per cui la sola circostanza del sequestro preventivo dell’immobile non comporta automaticamente la perdita della disponibilità del bene e, quindi, non integra di per sé una causa di esenzione, essendo necessario provare le concrete modalità di esecuzione della misura.
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Nota della Redazione
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