Revocatoria: il valore della causa si determina dal credito tutelato, non dal prezzo dell’atto (Cass. civ. Sez. 2 n. 21869 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria, sia ordinaria che fallimentare, il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso professionale nel patrocinio a spese dello Stato, si determina facendo riferimento non già al prezzo o al valore dell’atto impugnato, bensì all’entità economica del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni sottratti al creditore risulti superiore o inferiore. Detta azione ha carattere conservativo, essendo diretta a rendere inefficace l’atto pregiudizievole per consentire al creditore l’assoggettabilità dei beni all’azione esecutiva. Il compenso per la fase decisionale spetta altresì al difensore anche quando non siano state depositate comparse conclusionali o memorie di replica, essendo sufficiente lo svolgimento di una sola delle attività elencate dall’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55/2014. L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra soccombenza reciproca e non giustifica la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Il Fatto
Un avvocato, difensore del fallimento in due procedimenti di sequestro giudiziario e nel giudizio di merito, tutti volti a far dichiarare l’inefficacia di una cessione di quote societarie nei confronti della curatela, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A seguito della liquidazione dei propri compensi, proponeva opposizione innanzi al Tribunale, lamentando il mancato rispetto dei parametri medi del d.m. n. 147/2022.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, determinando il valore della causa di merito (azione revocatoria) in euro 5.000,00, corrispondente al prezzo della cessione revocanda. Il totale delle due fasi veniva ridotto del 50%, con compensazione delle spese del grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi di ricorso, ha fornito importanti chiarimenti in tema di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
Con riferimento al primo motivo, la Suprema Corte ha accolto la tesi del ricorrente, affermando che il valore della causa nell’azione revocatoria deve essere determinato sulla base del credito per il quale si agisce e non del prezzo dell’atto impugnato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che l’azione ha natura conservativa e il suo valore, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.m. n. 55/2014, richiamato dall’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, è rappresentato dall’entità economica della ragione di credito alla cui tutela è diretta.
La Corte ha accolto anche il motivo riguardante la fase decisionale del procedimento cautelare, stabilendo che il compenso per tale fase spetta anche in assenza di deposito di scritti conclusivi, essendo sufficiente lo svolgimento di attività quali la precisazione delle conclusioni o l’esame del provvedimento conclusivo.
Infine, la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo inerente alla compensazione delle spese, richiamando il principio delle Sezioni Unite per cui l’accoglimento parziale di una domanda non integra soccombenza reciproca e non consente di derogare alla regola generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.
In accoglimento del primo e sesto motivo, con gli altri assorbiti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Sassari in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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