La cartella di pagamento non è azione esecutiva vietata dal concordato preventivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 22071 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cui all’art. 168 l. fall. (r.d. n. 267/1942), operante in pendenza di concordato preventivo, è limitato all’inizio o alla prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. L’iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella di pagamento, anche per crediti tributari sorti anteriormente all’apertura della procedura, costituiscono attività meramente accertative, ricognitive e preparatorie, funzionali all’emersione del credito fiscale e alla sua partecipazione al concorso. Atti siffatti non incidono sulla consistenza patrimoniale del debitore e non realizzano una soddisfazione individuale della pretesa, restando pertanto esclusi dal perimetro applicativo del divieto. Ne consegue che la loro adozione non è preclusa dall’art. 168 l. fall., né dall’art. 90 d.P.R. n. 602/1973, il quale conferma la compatibilità tra formazione del ruolo e pendenza della procedura concorsuale.
Il Fatto
Alla società, ammessa al concordato preventivo, veniva notificata, nel novembre 2015, una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale delle dichiarazioni fiscali, per somme dovute per gli anni d’imposta 2012 e 2013, a titolo di IVA, ritenute, interessi e sanzioni. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, deducendo la violazione dell’art. 168 l. fall., per l’incompatibilità dell’iniziativa con la pendenza della procedura. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, e la Commissione tributaria regionale, rigettando l’appello dell’Agenzia, confermava l’illegittimità della cartella, ritenendola espressione di una pretesa creditoria esercitata in violazione del divieto. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, censurando l’equiparazione operata dalla CTR tra notifica della cartella e avvio di un’iniziativa esecutiva individuale. L’art. 168 l. fall., nel suo effetto protettivo, opera infatti come meccanismo di arresto delle sole azioni esecutive e cautelari dei creditori anteriori, volto a preservare la par condicio creditorum, e non può essere esteso ad atti che non aggrediscano coattivamente il patrimonio del debitore e non attribuiscano alcuna posizione di soddisfazione individuale.
La CTR ha indebitamente sovrapposto l’esercizio della pretesa creditoria alla sua realizzazione coattiva. L’iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella, ancorché munite di contenuto intimatorio, assolvono a una funzione ricognitiva e di conoscibilità del credito erariale. Esse consentono la cristallizzazione della pretesa e la sua eventuale considerazione nella procedura concorsuale, senza comportare alcuna sottrazione di beni alla garanzia della massa. La Corte ha ribadito il principio affermato da Cass. n. 13242 del 2026, richiamato nel testo.
Il precedente invocato dalla CTR (Cass. n. 18755 del 2014) non è stato ritenuto pertinente, attenendo esclusivamente alla legittimazione sostanziale e processuale del debitore concordatario, senza delimitare l’ambito oggettivo del divieto di cui all’art. 168 l. fall..
La natura concorsuale del credito fiscale, quand’anche anteriore all’apertura della procedura, non è ostativa all’emissione dell’atto di riscossione; al contrario, la formazione del ruolo risulta funzionale all’inserimento del credito nell’elenco dei crediti e alla sua corretta collocazione nell’ambito di regolazione della procedura. La stessa previsione dell’art. 90 d.P.R. n. 602/1973 è stata interpretata come conferma della compatibilità tra iscrizione a ruolo e pendenza del concordato, restando preclusa soltanto la realizzazione individuale del credito.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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