Concordato e start-up innovative: esenzione dal fallimento e sindacato del tribunale (Cass. civ. Sez. 1 n. 22955 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start-up innovativa a procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 31 del d.l. n. 179/2012, decorre dalla data di costituzione della società e non dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. La cessazione della disciplina di favore opera automaticamente al decorso dei termini di cui all’art. 25, commi 2 e 3, del medesimo decreto, senza che rilevino gli adempimenti di cancellazione dalla sezione speciale. Il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento non è idoneo al giudicato. Il ricorso per cassazione deve articolarsi in censure specifiche e riconducibili ai motivi di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c. Sul tribunale grava il sindacato sulla fattibilità giuridica ed economica del piano, nei limiti della verifica della manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità diretta con transazione fiscale. Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda per l’inattendibilità dell’attestazione del professionista e, con separata sentenza, dichiarava il fallimento della società, ritenendo inapplicabile l’esenzione dalle procedure concorsuali prevista per le start-up innovative per decorso del termine dalla costituzione.
La Corte d’appello di Roma, dopo aver disposto una CTU, rigettava il reclamo proposto avverso entrambi i provvedimenti. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ravvisando in tutti i motivi plurimi profili di inammissibilità.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ribadito che il termine di esenzione delle start-up innovative dalle procedure concorsuali decorre dalla data di costituzione della società e non dalla successiva iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, trattandosi di iscrizione priva di natura costitutiva. La cessazione della disciplina agevolata avviene in modo automatico al decorso del termine quinquennale, senza che rilevino la mancata cancellazione o formalità amministrative. È stato inoltre escluso che il precedente decreto di rigetto di un’istanza di fallimento potesse formare giudicato, trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che lo stesso veicolava censure eterogenee in modo confuso, in contrasto con l’indirizzo nomofilattico che richiede censure specifiche e riconducibili ai motivi tassativi di cui all’art. 360 c.p.c.. Ha inoltre precisato che la facoltà del tribunale di concedere un termine per integrazioni, ex art. 162 l.fall., non limita il potere decisorio finale su tutti gli aspetti rilevanti.
Per il terzo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui spetta al tribunale il sindacato sulla fattibilità giuridica ed economica del piano, quest’ultima nei limiti della verifica della sua manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché proponeva censure meritevoli, in carenza del requisito di autosufficienza.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, senza statuizione sulle spese in assenza di difese degli intimati, dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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