Omesso versamento dichiarato non legittima comunicazione di irregolarità (Cass. civ. Sez. 5 n. 23402 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, disciplinato dagli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’emissione della cartella di pagamento non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente. L’obbligo del contraddittorio preventivo, previsto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, sussiste solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia emessa per il mancato versamento di somme esposte dal contribuente nella dichiarazione. In tale ipotesi, l’omissione della comunicazione di irregolarità non costituisce causa di invalidità della cartella. Quando la procedura di liquidazione si limiti a rilevare meri errori materiali, l’omissione può costituire mera irregolarità ovvero comportare la nullità dell’atto a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Il Fatto
Alla società contribuente veniva notificata una cartella di pagamento, emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2014. Il controllo aveva evidenziato il mancato versamento dell’IVA per un importo consistente, determinato sulla base dei dati esposti nella dichiarazione originaria.
La società impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che ne disponeva l’annullamento. L’Agenzia delle entrate proponeva appello. Il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione, ritenendo la cartella illegittima per l’omessa attivazione del contraddittorio preventivo mediante avviso bonario, sulla base del principio secondo cui la diretta iscrizione a ruolo è ammessa solo per il controllo meramente cartolare. Avverso tale sentenza, l’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta la questione centrale concernente l’obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo in materia di controllo automatizzato. Richiama la norma di cui all’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, chiarendo che tale disposizione, nella formulazione vigente ratione temporis, non impone l’obbligo del contraddittorio in tutti i casi di iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso di specie, la cartella era stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione: non essendovi alcuna incertezza sulle somme dovute, la comunicazione di irregolarità non era dovuta.
La Corte esamina la fattispecie alla luce dei propri precedenti, secondo cui l’emissione della cartella con le modalità del controllo automatizzato non richiede la preventiva comunicazione dell’esito, salvo che la procedura non si limiti a rilevare errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati dichiarati. In tal caso, a seconda della sussistenza di incertezze, l’omissione può costituire una mera irregolarità oppure comportare la nullità della cartella.
Nel caso concreto, la pretesa erariale non era fondata sul disconoscimento del regime dell’esigibilità differita dell’IVA, ma sul mancato versamento di somme esposte nella dichiarazione originaria. Le difese della contribuente, concernenti la presentazione di una dichiarazione integrativa e la necessità di verifiche sul regime IVA, non risultano idonee a trasformare la cartella in un atto impositivo che richieda il preventivo avviso di accertamento.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene fondato il motivo di ricorso dell’Agenzia. La sentenza impugnata viene cassata, con rinvio al giudice tributario in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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