La cessione delle quote a un familiare non elimina la responsabilità disciplinare per conflitto di interessi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16505 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la situazione di incompatibilità assoluta di cui all’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 va valutata con giudizio prognostico ex ante, essendo irrilevante l’assenza di riflessi negativi sul rendimento e sull’osservanza dei doveri d’ufficio. L’avvenuta rimozione dell’incompatibilità successivamente alla contestazione non rende ex se irrilevante la condotta pregressa né implica l’automatica illegittimità della sanzione espulsiva, potendo residuare la responsabilità disciplinare per violazione dell’obbligo di esclusività. Il principio di immodificabilità della contestazione attiene alla relazione tra fatti contestati e fatti posti a fondamento del recesso, non alla qualificazione giuridica degli stessi.
Il Fatto
Un impiegato tecnico-commerciale di un Ordine Interprovinciale dei Farmacisti, inquadrato nel livello B3 del CCNL Funzioni Centrali, veniva licenziato per giusta causa a seguito di contestazione disciplinare. L’addebito riguardava la proprietà del 100% delle quote di una società a socio unico operante nel commercio di prodotti farmaceutici, situazione ritenuta dall’Ente idonea a determinare un conflitto di interessi lesivo del vincolo fiduciario.
Il lavoratore comunicava la cessione delle quote alla moglie, ma il recesso veniva comunque intimato. Il Tribunale accoglieva l’impugnativa, mentre la Corte d’Appello di Bari, in riforma, rigettava la domanda. Avverso tale pronuncia il lavoratore proponeva ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo l’impostazione della Corte territoriale. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 165/2001 e 60 d.P.R. n. 3/1957, il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l’ordinamento, con il regime delle incompatibilità, intende prevenire il concretizzarsi del contrasto di interessi, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere: si tratta di una valutazione astratta con giudizio prognostico ex ante, indipendentemente dall’esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull’osservanza dei doveri d’ufficio.
In relazione al motivo concernente l’immodificabilità della contestazione ex art. 7 legge n. 300/1970, la Corte ha precisato che il principio attiene alla relazione tra i fatti contestati e quelli che motivano il recesso e non riguarda la qualificazione giuridica dei fatti stessi. Il fatto contestato ben può essere ricondotto a una diversa ipotesi disciplinare, senza che si verifichi una modifica della contestazione, ma solo un differente apprezzamento dello stesso fatto. Nel caso di specie, il nucleo centrale dell’addebito era costituito dalla situazione di conflitto di interessi e le ulteriori circostanze evidenziate nella lettera di licenziamento non avevano leso il diritto di difesa dell’incolpato.
Quanto all’irrilevanza dell’ottemperato alla diffida, la Suprema Corte ha richiamato il precedente di cui alla Cass. n. 8722/2017, distinguendo tra la cessazione automatica del rapporto per mancata rimozione dell’incompatibilità nel termine assegnato con la diffida ai sensi dell’art. 63 d.P.R. n. 3/1957 e la responsabilità disciplinare per violazione dell’obbligo di esclusività, ravvisabile anche ove l’incompatibilità sia stata successivamente rimossa. Il trasferimento delle quote a un familiare non rende quindi irrilevante la condotta pregressa.
Sul profilo della tempestività dell’azione disciplinare, la Corte ha ricordato che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75/2017 all’art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla contestazione dell’illecito da parte dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari e non dalla conoscenza dell’illecito in capo al responsabile della struttura. Infine, le doglianze sulla proporzionalità della sanzione sono state ritenute inammissibili perché volte a una rivalutazione di un accertamento di fatto adeguatamente motivato e pertanto insindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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