La denuncia di successione non è la comunicazione ex art. 65 (Cass. civ. Sez. 5 n. 23437 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento agli eredi del contribuente, eseguita impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del de cuius, è posta a esclusiva tutela degli interessi erariali; la comunicazione ex art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze, dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede. La denuncia di successione non è, di per sé, equipollente alla comunicazione di cui all’art. 65, comma 2, cit., perché solo quest’ultima è idonea a rendere noto all’Amministrazione il domicilio fiscale dell’erede ai fini della notifica. Tuttavia, in assenza di tale comunicazione, la notifica può essere eseguita personalmente al singolo erede presso il proprio domicilio, ove conosciuto dall’Ufficio.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava a un contribuente, quale erede del padre deceduto, sei avvisi di intimazione relativi a cartelle di pagamento intestate al de cuius. Gli avvisi venivano notificati presso l’ultimo domicilio del defunto, mentre l’erede, che aveva presentato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione e il modulo di comunicazione dei dati degli eredi, risiedeva in altro indirizzo.
Il contribuente impugnava gli avvisi deducendo l’omessa notifica delle cartelle sottostanti, da eseguirsi presso il proprio domicilio, e la prescrizione dei crediti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che la denuncia di successione valesse quale comunicazione ex art. 65 d.P.R. n. 600/1973; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rigettando l’appello dell’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, e rileva che le censure presentano profili di inammissibilità, oltre a essere infondate. Quanto dedotto dalla ricorrente, infatti, isola come erronea l’affermazione della sentenza impugnata circa l’equipollenza tra la denuncia di successione e la comunicazione di cui all’art. 65, comma 2, cit.
Richiamando il proprio precedente (ordinanza n. 15437 del 2019, nel solco di Cass. n. 228/2014 e Cass. n. 17430/2013), la Corte ribadisce che la notifica collettiva e impersonale nell’ultimo domicilio del de cuius è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali e che la comunicazione configura un onere di informazione, il cui mancato assolvimento dispensa gli uffici finanziari dalla ricerca specifica di ciascun erede.
Tuttavia, nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta integralmente confermativa dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado, che aveva rilevato come l’erede avesse comunicato, assieme alla denuncia di successione, i dati degli eredi e il luogo della propria residenza, come previsto dall’art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600/1973. Ne consegue che, essendovi una doppia conforme fondata sulle medesime ragioni di fatto, le doglianze incontrano il limite dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., con riferimento al parametro di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
Quanto alla censura relativa alla mancata produzione in giudizio della ricevuta di spedizione e dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui sarebbe stata inoltrata la comunicazione, la Corte osserva che essa non riveste carattere decisivo, potendo la comunicazione essere presentata direttamente all’Ufficio; l’accertamento del giudice di merito, sul punto, è insindacabile in sede di legittimità.
La Corte valorizza, infine, il più recente orientamento (ordinanza n. 12964 del 2024) secondo cui, in assenza della comunicazione ex art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, la notifica può essere eseguita personalmente al singolo erede presso il suo domicilio, ove conosciuto dall’Ufficio. Nel caso in esame tale circostanza era incontroversa, risultando peraltro domiciliati presso l’indirizzo del defunto gli altri chiamati che avevano rinunciato all’eredità, sicché il ricorso va rigettato.
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Nota della Redazione
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