Decadenza dal credito d’imposta per omessa comunicazione CVS: lo Statuto del contribuente non consente la disapplicazione della norma tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 18216 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’imprenditore ammesso al credito d’imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388/2000, decade dal beneficio ove abbia omesso di presentare, nel termine perentorio del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica (cd. modello CVS) prevista dall’art. 62, primo comma, lett. a), della legge n. 289/2002, trattandosi di termine stabilito a pena di decadenza. Le norme della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), pur costituendo criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie, non hanno rango superiore alla legge ordinaria e non possono fungere da norma parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con esse.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società contribuente un atto di recupero di un credito d’imposta concesso per nuovi investimenti in aree svantaggiate, a causa del mancato invio del modello di comunicazione dell’investimento (cd. modello CVS), previsto dall’art. 62, primo comma, lett. a), della legge n. 289/2002 a pena di decadenza dal beneficio.
La società aveva impugnato l’atto, e sia la commissione tributaria provinciale sia la commissione tributaria regionale ne avevano annullato il recupero, statuendo l’irrilevanza del termine decadenziale, ritenuto lesivo del principio di irretroattività sancito dall’art. 3 della legge n. 212/2000.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 388/2000 e dell’art. 62 della legge n. 289/2002, nonché dell’art. 3 della legge n. 212/2000, per avere la Commissione Tributaria Regionale disapplicato la norma decadenziale in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il principio – di cui alla pronuncia Cass. 16711/2015 – secondo cui il termine per l’invio della comunicazione telematica è previsto a pena di decadenza: nessun senso avrebbe la sua previsione se il beneficio fosse subordinato alla sola realizzazione dell’investimento e non anche all’invio della comunicazione.
Quanto al preteso contrasto con lo Statuto del contribuente, la Corte ha precisato che le norme della legge n. 212/2000, qualificate come principi generali dell’ordinamento tributario, costituiscono criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie, ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria. Esse, pertanto, non possono fungere da norma parametro di costituzionalità né legittimare la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto, sul punto richiamando la pronuncia Cass. 8254/2009.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti di merito e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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