Accorpamento dei consorzi di bonifica e sopravvivenza degli enti accorpati (Cass. civ. Sez. 5 n. 23452 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma regionale che dispone l’accorpamento di enti pubblici territoriali, istituendo un nuovo soggetto che ne riunifica i comprensori, non ne determina l’immediata estinzione, salvo che la legge ne preveda espressamente la soppressione. L’effetto estintivo consegue alla conclusione del processo di riunificazione, sicché l’ente accorpato permane in vita e conserva la legittimazione a esercitare le funzioni già affidategli, inclusa quella impositiva, fino al completamento dell’operazione. La mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura speciale all’originale analogico, in assenza di disconoscimento da parte della controparte, costituisce mera irregolarità e non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica territoriale siciliano impugnava la sentenza con cui la corte regionale aveva accolto il ricorso di una contribuente, annullando un avviso di pagamento emesso per il recupero di contributi consortili relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017. Il giudice d’appello aveva ritenuto l’ente privo di legittimazione, assumendo che la legge regionale di riforma del settore, istitutiva di nuovi macro-consorzi, avesse determinato l’estinzione dei preesistenti consorzi territoriali. Avverso tale decisione, l’ente proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di impugnazione, mentre la contribuente resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per un vizio afferente alla procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha, in primo luogo, scrutinato l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla contribuente, incentrata sulla mancata attestazione di conformità, nella relazione di notificazione, della copia informatica della procura speciale rilasciata su supporto analogico al difensore dell’ente ricorrente. Richiamato il disposto dell’art. 196-novies disp. att. c.p.c., la Corte ha rammentato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 22438 del 2018 e n. 8312 del 2019 in tema di sanatoria della mancata certificazione di conformità, valorizzando il principio di strumentalità delle forme e l’esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso di specie, non essendo stata contestata la conformità della procura allegata al ricorso notificato a mezzo PEC, la mancanza dell’attestazione integra una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli.
Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui l’ente aveva dedotto la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, per non essere l’avviso di pagamento annoverato tra gli atti tipicamente impugnabili. La questione, non essendo stata affrontata dai giudici di merito né risultando dedotta nei gradi precedenti, non poteva essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità, difettando i requisiti di autosufficienza del motivo. La Corte ha comunque precisato, ad abundantiam, che ogni atto impositivo che manifesti una specifica pretesa tributaria è impugnabile per contestarne sia i profili formali sia quelli sostanziali. Parimenti inammissibile è stato reputato il secondo motivo, concernente il preteso omesso scrutinio di tempestività del ricorso introduttivo, formulato in termini meramente dubitativi e privi di concreta censura.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte, richiamando i precedenti Cass. n. 6610/26 e n. 6611/26, ha affermato che l’art. 13 legge reg. Sicilia n. 5/2014, nell’istituire i nuovi macro-consorzi, non ne ha disposto la soppressione, configurando un mero accorpamento degli ambiti territoriali. L’effetto estintivo degli enti accorpati non discende automaticamente dall’entrata in vigore della norma, ma consegue alla conclusione del processo di riunificazione. La permanenza in vita dei consorzi territoriali è avvalorata dalla vigenza dei piani, regolamenti e affidamenti fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario. L’equiparazione tra accorpamento e abolizione operata dalla corte regionale è stata quindi censurata come apodittica, non potendosi configurare la delega di funzioni o un mandato senza rappresentanza ove l’ente accorpato continui a esercitare le attività già affidategli, conservando la legittimazione all’emissione degli atti impositivi.
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Nota della Redazione
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